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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Biella – U.T.G. Area IV in data -OMISSIS-di sospensione dei benefici accessori ai sensi dell’art. 23 comma 2 D.Lgs. 142/2015 notificato in data coeva o successiva all’emanazione del provvedimento; nonché per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202600911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione, sostanzialmente qualificata come revoca a tempo indeterminato, del pocket money ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. 142/2015

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Biella di sospensione dei benefici accessori, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che il ricorrente era stato colto in flagranza di furto e trovato in possesso di un'arma bianca, costituita da un coltello di tipo svizzero, ed era già stato trasferito ad altra struttura a causa di gravi e reiterate violazioni delle regole della struttura di accoglienza. Quanto al periculum in mora, è stata dedotta la lesività della sospensione a tempo indeterminato del cd. pocket money.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, difettasse il fumus boni iuris in ragione delle condotte contestate al ricorrente e delle reiterate violazioni delle regole della struttura. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno derivante dalla sospensione, sostanzialmente qualificata come revoca a tempo indeterminato, del pocket money non presentava gravità e irreparabilità, considerato l'importo esiguo di 2,50 euro al giorno. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 142/2015

    sospensione dei benefici accessori

    La disposizione è richiamata quale base del provvedimento prefettizio relativo alla sospensione o revoca del pocket money riconosciuto nell'ambito dell'accoglienza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme all'art. 10 del regolamento europeo, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di condotte gravi e reiterate in violazione delle regole della struttura di accoglienza, unitamente ad accertamenti relativi a furto e possesso di un'arma bianca, può escludere, a un sommario esame, il fumus boni iuris della domanda proposta contro la sospensione o revoca dei benefici accessori.
  • La sospensione o revoca del pocket money di importo pari a 2,50 euro al giorno, ove non accompagnata da ulteriori specifiche conseguenze dannose, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • Quando difettano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, la domanda cautelare contro il provvedimento prefettizio di sospensione o revoca dei benefici accessori nell'accoglienza deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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