Cassazione Penale, Ordinanza n. 37428/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, resa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e definita ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale era stata rideterminata la pena in relazione a reati già contestati e unificati sotto il vincolo della continuazione esterna con una precedente pena cumulata. Con unico motivo ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che l'aumento di pena per il reato di associazione di tipo mafioso fosse eccessivo. La Corte rileva però che la doglianza riguarda la quantificazione della pena e non si traduce in una pena illegale; dunque non è deducibile in cassazione nel contesto del concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non sia consentito in sede di legittimità, poiché nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p. sono scrutinabili solo censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non invece contestazioni sulla determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché nel caso concreto non ricorreva alcuna ipotesi di pena illegale, l'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa in sede di concordato in appello può essere impugnata in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; non sono ammissibili censure sulla pena se non si deduca una sua illegalità.
Invocato dalla difesa per contestare l'aumento di pena per continuazione; la Corte non entra nel merito perché la doglianza attiene alla quantificazione della sanzione e non a un vizio deducibile in cassazione nel caso di specie.
Richiamato nella massima citata dalla Corte per affermare che, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo i casi consentiti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure relative alla regolarità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non per contestazioni di merito sulla pena.
- La mera eccessività dell'aumento di pena disposto in applicazione della continuazione non è di per sé deducibile in cassazione quando la sanzione resti entro i limiti legali e non assuma i caratteri dell'illegalità.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono scrutinabili in sede di legittimità soltanto se si traducono in una pena illegale, cioè fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi ritenuti sanzionabili, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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