Cassazione Penale, Sentenza n. 37472/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. I motivi dedotti erano cinque: 1) preliminare eccezione di prescrizione del reato, sostenendo che la consumazione doveva farsi risalire alla prima metà del 2013; 2) omessa pronuncia sulla domanda difensiva di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (condanna con beneficio della non menzione o attenuazione della pena); 3) in subordine, richiesta di riconoscimento di causa di non punibilità davanti alla Corte di cassazione; 4) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per contrasto probatorio; 5) errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (pena, generiche, benefici).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione: la consumazione della ricettazione è stata collocata in epoca prossima al furto (prima metà del 2013) in applicazione del principio "favor rei" quando manca prova certa della data di acquisizione; tenuto conto del termine di prescrizione decennale del reato e della sospensione Covid (64 giorni), il reato risulta estinto per prescrizione. Per effetto di ciò è stata annullata senza rinvio la sentenza impugnata (estinzione del reato). Gli altri motivi concernenti il trattamento sanzionatorio sono assorbiti; i motivi relativi all'affermazione di responsabilità sono dichiarati inammissibili perché tendono a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Nonostante l'annullamento per prescrizione, la Corte ha confermato, ai sensi dell'art. 578 comma 1 c.p.p., le statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile Borzi Giulio.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione (regola sulla trattazione scritta delle impugnazioni in periodo emergenziale).
Norma relativa a benefici qualificati sul trattamento penale (es. messa alla prova o misure alternative); la difesa aveva chiesto l'applicazione ma la questione è risultata assorbita dall'accertamento di prescrizione e non valutata nel merito dalla Corte di cassazione.
art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per confermare le statuizioni civili del giudice di merito nonostante l'annullamento della sentenza penale per prescrizione: la declaratoria di estinzione del reato non preclude il mantenimento degli effetti civili pronunziati.
Giurisprudenza Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021 (Ceglia) e principio del "favor rei"
Principio di diritto richiamato: in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene per il reato di ricettazione, la consumazione deve essere individuata in prossimità della data del reato presupposto (furto) in favore dell'imputato; ciò ha portato a collocare la consumazione nella prima metà del 2013 e al conseguente maturare della prescrizione.
Massime di principio
- In reati come la ricettazione, se non c'è prova certa della data in cui l'imputato ha acquisito il bene, il momento consumativo può essere collocato in prossimità del furto (principio del "favor rei"): questo può anticipare il termine di prescrizione e determinare l'estinzione del reato.
- La domanda di applicazione di norme attenuanti o cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) può diventare irrilevante se la Corte dichiara estinto il reato per prescrizione; è comunque opportuno sollevarla tempestivamente in grado.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né svolge una nuova valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano specifici travisamenti del materiale probatorio o vizi logici/motivazionali.
- L'annullamento della sentenza penale per prescrizione non esclude automaticamente la conferma delle statuizioni civili a favore della parte offesa; i crediti civili riconosciuti in sede penale possono rimanere efficaci ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
- Nella computazione dei termini di prescrizione vanno considerate anche le sospensioni normative (es. periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid) che possono incidere sul risultato finale, ma non sempre evitano la maturazione della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37443/2024 del 11/10/2024
- Sentenza penale · 11 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37444/2024 del 11/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →