Sentenza n. 1390/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del diniego in data 06 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044456 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - Per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego AGEA del 6 giugno 2022 dell’istanza di autotutela diretta al ricalcolo dei prelievi supplementari per le campagne lattiere 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001 e 2001/2002, iscritti a ruolo e oggetto di cartella e intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il diniego con cui AGEA, investita quale ente creditore dell’istanza presentata nell’ambito della procedura di sospensione della riscossione prevista dalla l. 228/2012, aveva confermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo dei prelievi per le campagne 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001 e 2001/2002. AGEA aveva rilevato che non era maturata la prescrizione e che i provvedimenti impositivi erano stati impugnati e confermati da sentenze del TAR Lazio divenute definitive. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1, comma 538, lett. a), l. 228/2012 e degli artt. 2 e 7 l. 241/1990, nonché dei principi costituzionali e unionali invocati, perché AGEA non avrebbe ricalcolato i prelievi alla luce delle sentenze della Corte di giustizia UE sulle quote latte e della disciplina dell’autotutela; 2) violazione dei principi di legalità, buona fede, leale cooperazione e sana amministrazione, assumendo che le pronunce della Corte di giustizia costituissero un fatto nuovo che imponeva il riesame; 3) violazione dell’effettività del diritto UE e del giudicato esterno, sostenendo che il giudicato formatosi sui prelievi non precludesse il ricalcolo; 4) disparità di trattamento e violazione dei principi di sana amministrazione, deducendo che AGEA avrebbe esercitato l’autotutela in casi analoghi; 5) violazione del diritto UE e dell’obbligo amministrativo di disapplicare la disciplina nazionale incompatibile; 6) violazione della parità di trattamento e dell’obbligo di ripartire il prelievo tra i produttori che avevano concorso a determinarlo; 7) violazione della l. 119/2003 per mancato riscontro alla diffida della Regione Lombardia. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e dell’inesistenza del debito, nonché il risarcimento del danno per le somme riscosse.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità con il diritto UE di alcuni meccanismi nazionali di compensazione e rimborso dei prelievi latte e che, in via generale, la disapplicazione di tali norme vincola anche le autorità amministrative a ricalcolare i debiti. Ha tuttavia ritenuto decisivo che, per tutte le campagne controverse, i provvedimenti impositivi fossero stati impugnati e i ricorsi respinti dal TAR Lazio con sentenze ormai definitive: il giudicato impedisce di rimettere in discussione in questa sede la pretesa, anche per violazione del diritto UE, la quale determina annullabilità e non nullità. Le pronunce europee consentivano alla ricorrente di sollecitare il riesame, ma non attribuivano un diritto al ricalcolo né rendevano obbligatorio l’esercizio dell’autotutela; in presenza di atti consolidati, l’intervento resta una facoltà dell’amministrazione. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato e assorbente rispetto agli ulteriori motivi, senza esame autonomo delle relative censure. È stata respinta anche la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere e di ricalcolo, in coerenza con la natura facoltativa dell’autotutela e con il giudicato. La domanda risarcitoria è stata dichiarata infondata perché non risultava accertata l’illegittimità degli atti impugnati, presupposto del risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 539, l. 228/2012
Investita della questione ai sensi del comma 539, con provvedimento del 6 giugno 2022 n. prot. 0044456, AGEA, nella qualità di ente creditore, confermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo del debito.
La norma individua il coinvolgimento dell’ente creditore nella verifica della richiesta di sospensione della riscossione; la decisione non ne ricava, tuttavia, un obbligo di annullamento o di ricalcolo in presenza di un giudicato.
In presenza di provvedimenti connotati dal carattere dell’inoppugnabilità, una tale rivalutazione si atteggia come mera facoltà dell’Amministrazione.
Una volta consolidato il provvedimento impositivo, la sopravvenuta interpretazione del diritto UE non trasforma l’autotutela in un dovere di riesame: l’intervento resta rimesso alla facoltà dell’amministrazione.
art. 2, par. 1, comma 2, Reg. CEE 3950/92
In un primo momento, la pronuncia di C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 (Barausse) ha dichiarato l'incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del d..l 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002/2003, con l'art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92.
La disciplina nazionale della compensazione per le campagne interessate era incompatibile con la regola unionale, in quanto redistribuiva le quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale.
art. 2, par. 4, Reg. CEE 3950/92
La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 (San Rocco) ha poi dichiarato l'incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. comma 3 del DL 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l'art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l'art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001.
La disciplina nazionale di rimborso del prelievo eccedente era incompatibile con il regolamento unionale nella parte in cui escludeva dal rimborso i produttori che non avevano versato il prelievo.
art. 9, par. 1, Reg. CE 1392/2001
La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 (San Rocco) ha poi dichiarato l'incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. comma 3 del DL 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l'art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l'art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001.
La disposizione attuativa, letta con la norma generale sul rimborso, non consentiva di escludere dal rimborso i produttori che non avessero già versato il prelievo.
art. 13, par. 1, lett. b), Reg. CE 1788/2003
L'esistenza di un conflitto tra l'art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall'art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell'art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 (Benedetti).
Per le campagne indicate, la disciplina unionale sul rimborso del prelievo in eccesso era incompatibile con la regola nazionale che limitava il rimborso; la normativa nazionale doveva quindi essere disapplicata.
art. 16, par. 1, Reg. CE 595/2004
L'esistenza di un conflitto tra l'art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall'art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell'art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C.Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 (Benedetti).
La versione originaria della disposizione attuativa, in combinato con la disciplina unionale sul rimborso, rendeva incompatibile il meccanismo nazionale censurato per le campagne interessate.
La domanda risarcitoria che, tuttavia, atteso il rigetto di tutti i motivi demolitori e comunque di merito, intesi ad affermare l’illegittimità degli atti impugnati, non può che giudicarsi infondata, posto che ai sensi dell’art. 30 comma 2 del c.p.a. “Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa”.
La domanda risarcitoria è infondata quando non sia accertata l’illegittimità dell’attività amministrativa da cui si assume derivato il danno.
Massime di principio
- La disapplicazione di una disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione vincola le autorità amministrative al ricalcolo dei debiti ancora contestabili; non consente però di rimettere in discussione provvedimenti impositivi ormai coperti da giudicato, quando questo rispetti i principi di equivalenza e di effettività.
- La violazione del diritto dell’Unione che inficia un provvedimento amministrativo determina annullabilità, non nullità; una volta che il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o sia stato confermato da una decisione passata in giudicato, la violazione non può essere fatta valere per riaprire in sede amministrativa o giurisdizionale il merito della pretesa.
- Il privato può sollecitare l’amministrazione a riesaminare in autotutela un atto consolidato alla luce di una successiva pronuncia della Corte di giustizia, ma la sopravvenienza non attribuisce, di per sé, un diritto al ricalcolo né rende doveroso l’annullamento: l’esercizio dell’autotutela resta facoltativo.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima non può essere accolta se è respinta la domanda demolitoria e non è altrimenti accertata l’illegittimità dell’attività amministrativa dedotta come fonte del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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