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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato -OMISSIS- emesso e notificato dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Salerno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha evidenziato la peculiarità della propria situazione, documentando di avere trovato un nuovo datore di lavoro disponibile ad assumerlo, diverso da quello indicato nel nulla osta originario. Ha inoltre richiamato la successiva comunicazione relativa all'assunzione e la comunicazione di ospitalità. Il provvedimento non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'orientamento consolidato secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro precedentemente instaurato correttamente si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il contratto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non sia mai stato concluso. Nel caso concreto, è risultato decisivo che nessun rapporto di lavoro si fosse instaurato con il datore che aveva richiesto il nulla osta, senza che rilevasse la ragione della mancata instaurazione. La successiva disponibilità di un diverso datore di lavoro non è stata ritenuta idonea a incidere sulla legittimità della revoca, poiché tale datore non aveva presentato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato; parimenti irrilevante è stata considerata la successiva comunicazione di ospitalità. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo già insussistente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il rigetto è stato motivato dall'insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, la mancata instaurazione del rapporto di lavoro indicato nel nulla osta non equivale alla cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato; pertanto, in tale ipotesi non ricorrono i presupposti valorizzati dalla giurisprudenza per il rilascio del titolo per attesa occupazione.
  • La successiva disponibilità di un diverso datore di lavoro non supera la mancata instaurazione del rapporto con il datore che aveva richiesto il nulla osta, se il nuovo datore non ha presentato una propria richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.
  • Nella fase cautelare, l'accertata insussistenza del fumus boni iuris è sufficiente a respingere la domanda, senza necessità di riconoscere una tutela cautelare sulla base delle sole peculiarità della situazione concreta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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