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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33982/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Ha dedotto: 1) l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 651 c.p.; 2) l'omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione tra i reati; 3) la violazione di legge per la mancata riduzione della pena per il rito con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., lamentando che in appello si era discusso solo dell'eccessività della pena in relazione all'art. 337 c.p. e non anche della contravvenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il termine prescrizionale del reato ex art. 651 c.p. non era ancora decorso, dovendosi aggiungere al termine base di cinque anni il periodo di sospensione di un anno e sei mesi per la disciplina "Orlando" e ulteriori 19 giorni di sospensione verificatisi in primo grado, con maturazione della prescrizione indicata al 14 marzo 2026. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali vi era stata condanna in appello; il ricorso in appello era focalizzato sull'eccessività della pena riferita a questo reato.

  • art. 651 c.p.

    Richiamato come contravvenzione oggetto di condanna e di doglianza in cassazione; la Corte ha escluso la prescrizione perché il termine non era ancora decorso tenuto conto delle sospensioni.

  • legge cd. "Orlando"

    È richiamata come disciplina che comporta un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a un anno e sei mesi, da aggiungere al termine base.

  • art. 616 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità; l'interpretazione non è direttamente esplicitata nel testo, pertanto non viene valorizzata come norma citata.

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando il termine non sia ancora decorso alla luce non solo del tempo base, ma anche dei periodi di sospensione legalmente computabili.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che non siano state specificamente dedotte in appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione di diritto o di trattamento sanzionatorio non devoluta al giudice di merito.
  • La censura sulla riduzione di pena per il rito deve essere correlata al capo e al segmento di pena oggetto di contestazione e devoluzione nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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