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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24754/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio) applicata per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.). Il ricorrente contestava: a) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che i documenti trasmessi erano già noti alla destinataria (la sindaca) per ragioni istituzionali e non costituivano nuove attività investigative coperte da segreto; b) travisamento della prova e omissione di elementi che avrebbero escluso la fattispecie; c) violazione del principio della domanda cautelare perché la misura disposta dal G.I.P. era più ampia di quella richiesta (estensione della sospensione a funzioni non pertinenti alla fattispecie).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato, in via assorbente, il primo motivo: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata della Corte d'appello e l'ordinanza del G.I.P. di Trapani, disponendo la cessazione della misura interdittiva. Il Collegio ha concluso che, pur essendo gli atti formalmente coperti da segreto investigativo, la destinataria (la sindaca) era già a conoscenza della notizia e degli atti nella misura in cui la documentazione non superava il limite dell'evoluzione della notizia di cui ella era già informata; pertanto la rivelazione non era punibile perché mancava l'idoneità a produrre il pericolo concreto tutelato dall'art. 326 c.p. Inoltre è stata richiamata la corretta nozione di reato di pericolo concreto ed è stato ribadito che la mera trasmissione di atti già noti nella sfera istituzionale della destinataria non integra il delitto.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti d'ufficio)

    Reato qualificato come reato di pericolo concreto: la rivelazione è punibile solo se suscettibile di arrecare un danno alla pubblica amministrazione o a terzi. Non è sufficiente la mera divulgazione di notizie segrete se la destinataria le conosceva già in relazione al proprio ruolo e la divulgazione non ha oltrepassato l'evoluzione della notizia precedentemente conosciuta.

  • art. 329 cod. proc. pen. (segreto delle indagini)

    La norma definisce gli atti coperti da segreto investigativo; la Corte ha rilevato che gli atti erano formalmente coperti da segreto ma ha valutato che tale copertura non comporta automaticamente responsabilità penale quando il destinatario era già a conoscenza degli stessi per ragioni istituzionali.

  • art. 116 cod. proc. pen. (accesso e procedure per atti coperti da segreto)

    Richiamiato come criterio per la valutazione dell'accesso agli atti: l'autorità procedente deve contemperare interessi di segretezza e difesa. Tuttavia, ai fini penali la sussistenza del reato dipende dall'idoneità della rivelazione a produrre un pericolo concreto e non solo dall'assenza di autorizzazione formale.

  • art. 289 cod. proc. pen. (misure interdittive) e principio della domanda cautelare

    Il ricorso denunciava l'estensione ingiustificata della misura interdittiva rispetto alla domanda cautelare. La Corte ha comunque annullato la misura per motivi di merito, ma richiama implicitamente che le misure cautelari devono essere proporzionate e limitate alle funzioni pertinenti all'illecito contestato.

  • Sez. U. n. 4694 del 27/10/2011 (Casani)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il delitto è di pericolo: la rivelazione è punibile se può arrecare pregiudizio; non sussiste se la notizia era già conosciuta da persone autorizzate o che l'avevano già appresa entro i limiti del loro apporto.

  • Sez. 5, n. 46174 del 05/10/2004 (Esposito)

    Precedente che sottolinea la natura di reato di pericolo del 326 c.p. e che non è necessaria la prova di un danno effettivo quando la rivelazione sia idonea a arrecare tale nocumento; utilizzato però dalla Corte per distinguere i casi in cui la destinataria era già a conoscenza.

Massime di principio

  • Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) è un reato di pericolo concreto: occorre valutare se la divulgazione fosse idonea a arrecare un danno alla pubblica amministrazione o a terzi, non è sufficiente la mera diffusione di atti formalmente coperti da segreto.
  • La conoscenza preesistente, legata a ruoli o funzioni istituzionali della destinataria, esclude la configurabilità del reato quando la comunicazione non supera l'evoluzione della notizia già conosciuta dalla stessa.
  • La sussistenza del segreto formale (atto coperto da art. 329 c.p.p.) non determina automaticamente responsabilità penale dell'agente: è necessaria una valutazione caso per caso circa l'idoneità della rivelazione a produrre pericolo concreto.
  • Nelle richieste di accesso ad atti coperti è rilevante la procedura prevista (art. 116 c.p.p.), ma l'assenza di autorizzazione non basta di per sé a configurare il reato se manca l'idoneità della divulgazione a causare danno.
  • Le misure interdittive cautelari devono essere proporzionate e circoscritte alle funzioni pertinenti alla contestazione; il principio della domanda cautelare impone che non si estendano a compiti non attinenti al fatto contestato.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è importante documentare che la destinataria era già a conoscenza degli atti per ragioni istituzionali, dimostrare che non sono state trasmesse fasi investigative successive e rilevare la mancanza di idoneità della comunicazione a arrecare nocumento concreto.

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