Cassazione Penale, Sentenza n. 30261/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame del 19/11/2024 che aveva annullato la sostituzione della misura cautelare (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) disposta dal GIP di Castrovillari il 26/06/2024 ripristinando la custodia cautelare in carcere. I motivi dedotti dal difensore comprendevano: violazione di legge e vizi motivazionali per il ritardo nel deposito delle motivazioni (richiamando i termini dell'art. 310 c.p.p.), carenza di valutazione delle deduzioni difensive depositate in appello, insussistenza delle esigenze cautelari e carenza di gravi indizi in ordine al reato di possesso di arma clandestina. Inoltre il difensore eccepiva la sopravvenuta revoca degli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Castrovillari (13/01/2025), deducendo che tale revoca rendeva privo di interesse il provvedimento del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Motivazione: tra la decisione del Tribunale per il riesame (19/11/2024) e il deposito delle sue motivazioni (18/03/2025) il giudice del dibattimento ha revocato in via definitiva ogni misura cautelare (13/01/2025), rendendo impossibile l'esecuzione dell'ordinanza di aggravamento anche se fosse divenuta definitiva. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta revoca del titolo cautelare esautorato rende privo di attualità l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza applicativa o di aggravamento; ha inoltre escluso la necessità di un annullamento "senza rinvio" del provvedimento impugnato quando questo è ormai inefficace. In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non è stata disposta condanna alle spese o sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Disciplina i termini per la decisione e per il deposito delle motivazioni nell'appello cautelare; la difesa aveva censurato il ritardo nel deposito delle motivazioni del Tribunale per il riesame
art. 586, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato come richiamo alla necessità di interesse processuale per proporre impugnazioni nel procedimento cautelare; la Corte verifica la sussistenza dell'interesse ai fini di ammissibilità
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione alla nozione di interesse all'impugnazione nel procedimento cautelare, ossia la necessità che l'interesse sia concreto e perdurante fino alla decisione
Norma sui presupposti delle misure cautelari; la Corte ha considerato che la sopravvenuta mancata sussistenza dei presupposti elimina la possibilità di esecuzione del provvedimento di aggravamento
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che l'interesse a far accertare l'illegittimità di una misura può sussistere se dedotto specificamente per fini risarcitori
art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Riguarda l'efficacia esecutiva delle decisioni; la Corte chiarisce che la dichiarazione di inammissibilità non deve automaticamente comportare effetti esecutivi quando il provvedimento di cui si tratta è ormai privo di titolo esecutivo
legge n. 895/1967, artt. 2 e 7
Fatti in contestazione: il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per reati previsti da queste norme (reato relativo alle armi), rispetto ai quali si è valutata la sussistenza dei gravi indizi
Massime di principio
- Se, nelle more di un giudizio di impugnazione cautelare (anche di aggravamento), sopravviene una revoca totale della misura cautelare da parte del giudice procedente, l'impugnazione resa inefficace per sopravvenuta mancanza di interesse è generalmente inammissibile.
- La sussistenza dell'interesse all'impugnazione richiede che esso sia concreto e perduri fino al momento della decisione: il venir meno del presupposto cautelare elimina l'utilità dell'accoglimento dell'impugnazione.
- Rimane comunque possibile mantenere interesse all'impugnazione se si deduce specificamente e motivatamente che la pronuncia sia necessaria come presupposto per un'azione di riparazione (ingiusta detenzione); tale deduzione deve essere fatta con chiarezza e tempestività nell'atto di impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse non comporta, di regola, condanna alle spese o sanzione pecuniaria al ricorrente.
- Per evitare incertezze è opportuno che la difesa, quando intervengono provvedimenti contrastanti o sopravvenienze, valuti tempestivamente se impugnare il provvedimento di revoca o dedurre specificamente eventuali conseguenze risarcitorie, piuttosto che limitarsi all'impugnazione del provvedimento di aggravamento ormai non eseguibile.
- L'annullamento senza rinvio non è obbligatorio ogniqualvolta la revoca sopravvenuta rende il provvedimento impugnato inefficace; la Corte può dichiarare l'inammissibilità per carenza d'interesse senza procedere a un annullamento formale.
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