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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05603/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione origina da una sentenza del Tribunale resa su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., con la quale all'imputato è stata applicata la pena pattuita per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando in sostanza una non corretta valutazione del fatto e l'omesso/negativo accertamento richiesto dall'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, essendo il ricorso esperibile solo per specifici profili tassativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi dedotti attenevano alla valutazione del fatto e all'art. 129 c.p.p., profili non proponibili contro la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla quale si innesta il controllo di legittimità delimitato dalla legge

  • art. 129 cod. proc. pen.

    evocato dal ricorrente per sostenere l'omesso accertamento di cause di proscioglimento, ma la censura è ritenuta non consentita nel caso di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    stabilisce un catalogo tassativo di motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, precludendo censure sul merito della valutazione del fatto e sulla motivazione

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Non è deducibile contro il patteggiamento un vizio di motivazione relativo alla valutazione del fatto o all'accertamento ex art. 129 c.p.p., quando la censura non si traduca in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando risulta immediata la proposizione di motivi non consentiti, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non è esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

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