Cassazione Civile, Ordinanza n. 34983/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo, pensionato dall'1/1/2010, con particolare riferimento al calcolo della quota B per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992. Il giudice di merito aveva riconosciuto differenze pensionistiche applicando l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 e individuando come retribuzione giornaliera pensionabile il massimale annuo dell'AGO diviso 312, con riconoscimento di somme limitate dalla prescrizione quinquennale interrotta dalla domanda amministrativa di ricostituzione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato nel 2011, e sostenendo che la domanda giudiziale del 2019 fosse tardiva; secondo, censurando la mancata applicazione del massimale pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, nel calcolo della quota B. Il controricorrente ha resistito sostenendo l'inapplicabilità della decadenza e la correttezza del criterio di calcolo adottato dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'INPS. Sul primo ha affermato che la decadenza sostanziale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è rilevabile d'ufficio, ma per le prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute essa colpisce solo le differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, non l'intera pretesa; la proposizione dell'azione giudiziaria impedisce la decadenza, mentre la domanda amministrativa non è sufficiente. Sul secondo ha ribadito che, per i lavoratori dello spettacolo con anzianità inferiore a 18 anni al 31/12/1995, il criterio della quota B resta quello dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come corretto dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997; l'art. 4, comma 8, del medesimo decreto non abroga quel massimale, ma disciplina solo l'aliquota di rendimento sulla retribuzione giornaliera pensionabile entro il limite massimo e sulle eccedenze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
sesto comma; testo novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
La decadenza ha natura sostanziale e di ordine pubblico, è rilevabile d'ufficio e, nelle prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, opera solo sulle differenze dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Ha introdotto la nuova disciplina decadenziale applicabile anche alle prestazioni già liquidate, ma con decorrenza dal 6/7/2011.
La decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge; nel caso di riliquidazione pensionistica l'atto rilevante è l'azione giudiziaria.
Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile alla quota B dei lavoratori dello spettacolo; il limite è stato solo rivalutato annualmente dal 1998.
Il comma 10 ha corretto il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; il comma 11 riguarda invece il personale soggetto al regime contributivo o optante per esso e non incide sul calcolo della quota B del sistema retributivo.
Non abroga il massimale giornaliero di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; si limita a disciplinare l'aliquota di rendimento del 2% entro il limite massimo e le aliquote decrescenti per le eccedenze.
Richiamato per le aliquote di rendimento decrescenti da applicare sulle quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il limite massimo.
Massime di principio
- Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza sostanziale colpisce soltanto i ratei anteriori al triennio che precede la domanda giudiziale, non l'intera pretesa di adeguamento.
- La domanda amministrativa non impedisce la decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970: l'atto idoneo a evitarla è la proposizione dell'azione giudiziaria entro il termine previsto.
- La disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo non elimina il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato nel 1997, per il calcolo della quota B del sistema retributivo.
- L'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 non introduce una nuova base di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, ma regola le aliquote di rendimento applicabili entro e oltre il limite massimo previsto.
- Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull'unità minima di decisione che collega un fatto a un effetto giuridico.
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