Cassazione Penale, Ordinanza n. 03168/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento allo scostamento della pena base dal minimo edittale. Sosteneva, in sostanza, che la determinazione della pena non fosse adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla pena, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico la scelta del quantum sanzionatorio facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., alla totale omissione del versamento dei contributi dovuti e alla presenza di un precedente penale, pur relativo a reato estinto, valutabile ai fini della dosimetria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
Norma incriminatrice richiamata per il reato fallimentare contestato e già ritenuto sussistente nei precedenti gradi di giudizio.
art. 223, comma 1 e 2, legge fall.
Disposizione richiamata quale base normativa della condanna per il reato fallimentare.
Criterio legale per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la valorizzazione degli elementi considerati dal giudice di merito.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo congruo e non illogico, degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. che abbiano inciso sulla determinazione della pena base.
- Lo scostamento della pena base dal minimo edittale non è di per sé censurabile in cassazione se il giudice spiega le ragioni della scelta sanzionatoria e queste risultano coerenti con i parametri legali.
- Ai fini della commisurazione della pena può essere apprezzato anche un precedente penale relativo a reato estinto, purché utilizzato non come causa di aggravamento automatico ma come elemento valutativo della personalità e del comportamento dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se ricorrono profili di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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