Cassazione Penale, Sentenza n. 4044/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carnevale impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (cosca guidata da Carmelo Bagalà). Il ricorso articolava cinque motivi principali: insufficienza e debolezza dei gravi indizi; mancata prova di un apporto concreto e materiale alla vita associativa (contestazione dell'applicabilità dell'art. 416-bis); travisamento e errata interpretazione di conversazioni intercettate; carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e mancata valutazione individualizzata (presunto "copia-e-incolla"); contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di paradigma di partecipazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro si è adeguata ai principi giurisprudenziali (in particolare alle Sezioni Unite Modaffari) nel ritenere la sussistenza di gravi indizi di stabile intraneità di Carnevale alla cosca: messa a disposizione continuativa e fiduciaria di immobili, forniture e supporti economici, conoscenza di dinamiche e regole interne, protezione e rapporto diretto col capo-clan. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione delle intercettazioni come elemento indiziario (questione di merito riservata al giudice di merito) e ha considerato corretta la valutazione delle esigenze cautelari alla luce della presunzione relativa per i reati di tipo mafioso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
menzionato quale norma procedurale secondo la quale il Tribunale decideva sull'ordinanza impugnata (rimando alla competenza a decidere sulle misure cautelari)
la Corte conferma che la partecipazione a associazione di tipo mafioso si valuta sulla base della stabile "messa a disposizione" dell'agente, caratterizzata da serietà, continuità e comportamenti materiali che evidenziano adesione volontaria e rapporto organico con il sodalizio
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
richiamato in relazione agli elementi che delineano la concreta attualità del pericolo e le esigenze cautelari; la Corte ritiene che la presunzione relativa per i reati mafiosi possa comprendere tali caratteri
applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposto l'adempimento di competenza della cancelleria in relazione agli obblighi conseguenti al provvedimento
Sezioni Unite, sent. n. 36958 del 27/5/2021 (Modaffari)
richiamata quale direttiva interpretativa: la partecipazione mafiosa si fonda sulla stabile disponibilità e su condotte materiali che manifestano adesione organica al sodalizio; la Corte d'appello deve valutare tali indici nel loro complesso
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso non è necessario che il singolo compia atti criminosi evidenti: rileva la "messa a disposizione" stabile e continuativa di beni, servizi o protezione che dimostri adesione organica al sodalizio
- Le intercettazioni e le dichiarazioni testimoniali sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la logicità e la congruità della motivazione, non riesamina puntualmente le alternative interpretative plausibili
- Nei reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa delle esigenze cautelari e una forte idoneità della custodia in carcere; il giudice deve comunque indicare se gli elementi difensivi superano o meno tale presunzione, ma non è tenuto a dimostrare in positivo la pericolosità
- La mera fornitura di utilità o aiuti economici può assumere rilievo indiziario quando sia ricorrente, fiduciaria e inserita in un rapporto stabile con il capo-clan, con conoscenza di dinamiche interne e funzione di supporto alle attività illecite
- Una lettura difensiva alternativa (es. rapporto di amicizia) è soggetta a verifica in sede di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito salvo che emerga manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
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