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Sentenza

Sentenza n. 5224/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, - del provvedimento di Roma Capitale, Municipio V, Direzione Tecnica - Ufficio Passi Carrabili, Prot. CF-n. 15635 del 26.01.2023, recante diniego all'autorizzazione di apertura passo carrabile in Via Canosa di Puglia n. 36; - in parte qua, del Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale, Regolamento Viario e Classifica Funzionale delle Strade Urbane di Roma Capitale, approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015.

Giustizia amministrativa202303745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all'apertura di un passo carrabile presso i locali dell'officina, nonché, in parte qua, il PGTU e il Regolamento Viario di Roma Capitale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha respinto la richiesta di autorizzazione all'apertura di un passo carrabile di larghezza pari a 2,78 metri, presentata per consentire l'accesso dei motoveicoli ai locali dell'officina. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 46 del d.P.R. 495/1992, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell'art. 41 Cost. Secondo la ricorrente, la previsione del PGTU che impone una larghezza minima di 3,50 metri riguarderebbe soltanto box e autorimesse, non le officine, per le quali il Codice della strada e il relativo regolamento non stabilirebbero una misura minima. Ha inoltre contestato la ragionevolezza e proporzionalità della prescrizione, lamentando l'assenza di adeguata motivazione, la difficoltà di rispettarla nei contesti urbani romani e una disparità di trattamento rispetto a esercizi dotati di passi carrabili autorizzati in epoca precedente. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto generale presupposto e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la ricorrente aveva impugnato anche il PGTU nella parte direttamente presupposta al diniego. Nel merito ha rigettato il ricorso. La concessione del passo carrabile incide sull'uso pubblico della sede stradale ed è subordinata alla verifica di condizioni oggettive, nell'ambito di una valutazione connotata da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopici vizi logici o travisamento dei fatti, non riscontrati nel caso concreto. L'attività dell'officina rientra nell'ambito applicativo della disciplina del PGTU relativa alle aree o agli edifici destinati alla sosta dei veicoli: è irrilevante che lo stazionamento sia temporaneo o funzionale alla riparazione, poiché i veicoli possono dover permanere nei locali anche per più giorni. La prescrizione della larghezza minima di 3,50 metri è quindi applicabile. Il TAR ha inoltre affermato che la normativa nazionale non esclude la possibilità per gli enti locali di adottare misure tecniche integrative, purché coerenti con gli obiettivi di sicurezza ed efficienza della circolazione. Le censure di irragionevolezza, sproporzione e mancata differenziazione tra autorimesse e officine sono state ritenute generiche e non supportate da elementi concreti riferiti alla situazione della ricorrente. È stata esclusa anche la rilevanza del precedente passo carrabile, autorizzato nel 1999 e successivamente chiuso, nonché di altri passi di dimensioni inferiori: l'istanza del 2022 doveva essere valutata secondo la disciplina vigente al momento dell'adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

    La norma richiede l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, senza fissare una misura minima di larghezza del passo carrabile.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 285/1992

    I piani urbani del traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico.

    La disposizione legittima la funzione dei piani urbani del traffico e gli obiettivi di sicurezza ed efficienza della circolazione cui possono concorrere le prescrizioni tecniche locali.

  • art. 46, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

    La disposizione nazionale stabilisce condizioni funzionali per il passo carrabile ma non prevede una larghezza minima; tale lacuna non impedisce agli enti locali di introdurre prescrizioni tecniche integrative.

  • art. 118 Cost.

    L'autonomia degli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, consente l'adozione di misure tecniche integrative della disciplina nazionale della circolazione.

  • art. 41 Cost.

    La questione di compatibilità costituzionale prospettata dalla ricorrente non è stata ritenuta fondata, poiché la censura di irragionevolezza della prescrizione è stata formulata in termini generici e senza elementi concreti.

  • punto 26.6.1 del PGTU e Regolamento Viario di Roma Capitale

    I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta (box privati) aventi capacità non superiore a 15 posti auto devono avere una larghezza minima di 3,50 m.

    La prescrizione è stata interpretata come applicabile anche all'accesso a un'officina in cui i veicoli possono stazionare per il tempo necessario alle riparazioni, anche per più giorni.

Massime di principio

  • La concessione di un passo carrabile, incidendo sull'uso pubblico della sede stradale, è subordinata alla verifica di condizioni oggettive e comporta una valutazione tecnica dell'amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei fatti.
  • La disciplina nazionale sui passi carrabili, pur non stabilendo una larghezza minima, non impedisce agli enti locali di introdurre prescrizioni tecniche integrative mediante gli strumenti di pianificazione del traffico, quando tali prescrizioni siano funzionali alla sicurezza e all'efficienza della circolazione e non siano concretamente irragionevoli o sproporzionate.
  • Una prescrizione relativa alla larghezza minima dei passi carrabili destinati ad aree o edifici in cui i veicoli stazionano può applicarsi anche all'accesso a un'officina di riparazione, quando i veicoli possano permanervi per il tempo necessario agli interventi: è irrilevante che lo stazionamento sia temporaneo o strumentale all'attività di riparazione.
  • Il sindacato sulla ragionevolezza di una prescrizione tecnica pianificatoria non può fondarsi su mere affermazioni di sproporzione o abnormità; il ricorrente deve indicare elementi concreti dai quali emerga l'irragionevolezza della misura nella situazione dedotta in giudizio.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua adozione. Un'autorizzazione rilasciata in epoca precedente, poi cessata o revocata, non fonda il diritto all'applicazione della disciplina previgente a una nuova istanza.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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