Cassazione Civile, Ordinanza n. 09869/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme già richieste con altra cartella di pagamento. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni nella l. 4 dicembre 2017, documentando anche il pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata e del pagamento documentato dalla ricorrente, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Quanto al contributo unificato aggiuntivo, ha escluso la debenza dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la memoria è stata utilizzata per chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata e del pagamento intervenuto
art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella l. 4 dicembre 2017
norma richiamata quale base della definizione agevolata alla quale la ricorrente ha aderito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, l'impugnante aderisce a una definizione agevolata della pretesa e documenta il pagamento di quanto dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si applica estensivamente ai casi di estinzione del processo, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
- La sopravvenuta definizione della controversia elimina l'interesse alla decisione nel merito e comporta la chiusura del giudizio con regolazione delle spese secondo le statuizioni del giudice.
- rami
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