Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33835/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse fondato su principi di diritto incompatibili con la disciplina applicabile e con l'orientamento consolidato della Corte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in ragione della non escludibilità di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha revocato il beneficio dell'indulto concesso in precedenza mediante tre provvedimenti giudiziari. La revoca è stata disposta perché, entro il termine previsto dalla legge sull'indulto, il beneficiario aveva commesso un delitto non colposo per il quale era stato condannato, con sentenza divenuta rilevante ai fini della revoca, alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per fatti permanenti iniziati nel 2008. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., violazione e falsa applicazione di legge, nonché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione, in riferimento all'art. 79 Cost., alla legge n. 241 del 2006 e all'art. 172 c.p. Ha sostenuto che la revoca non avrebbe dovuto essere disposta perché era decorso un periodo superiore a dieci anni dalla concessione dell'indulto. La Corte di cassazione ha ritenuto tale impostazione contrastante con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca. La Corte ha inoltre rilevato che una diversa ordinanza di revoca prodotta dalla difesa riguardava un provvedimento estraneo alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 79 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'indulto; la Corte non ne accoglie la prospettata interpretazione.

  • legge 31 luglio 2006, n. 241

    Disciplina il beneficio dell'indulto e il termine entro il quale deve essere commesso il delitto non colposo rilevante ai fini della revoca.

  • art. 172 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione della pena; la Corte afferma, conformemente alla giurisprudenza richiamata, che quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza di condanna presupposta.

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.

    Individua i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dalla condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca del beneficio.
  • La revoca dell'indulto può essere disposta quando il beneficiario commette, entro il termine previsto dalla legge di concessione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore alla soglia stabilita dalla legge stessa.
  • La deduzione di un diverso termine di prescrizione della pena, fondato sulla mera distanza temporale dalla concessione dell'indulto, rende il ricorso inammissibile quando contrasta con il dato normativo e con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPrescrizione del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.