Cassazione Penale, Sentenza n. 40850/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che: ha dichiarato l'incompetenza del GIP di Agrigento in favore del GIP di Palermo; ha annullato l'ordinanza genetica rispetto al reato di cui all'art. 318 c.p. (capo D) e alla esigenza cautelare di inquinamento probatorio; ha confermato la misura dell'obbligo di dimora nei confronti della ricorrente per i reati indicati agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 353 c.p. (capi A e B) ritenendo sussistente pericolo di reiterazione e urgenza. La ricorrente, tramite due motivi, ha censurato: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 27, 273, 291, comma 2, 309 c.p.p. e artt. 110, 319, 319-bis, 321, 353 c.p.), sostenendo carenza di prova della condotta corruttiva (conversazioni intercettate equivoche, nessun riferimento certo a destinatario e motivo della dazione, esito negativo di perquisizioni e mancanza di prova di consegna di denaro), ruolo marginale della ricorrente quale dipendente senza poteri decisionali, e scansione parcellizzata e acritica del quadro indiziario; (2) insufficiente motivazione e violazione di legge (artt. 27, 273, 291, comma 2, 309 c.p.p. e artt. 110, 353 c.p.), quanto alla turbativa d'asta, per mancata dimostrazione dell'idoneità delle condotte a incidere sulla libera concorrenza e per assenza di prova del contributo concreto del presidente di commissione Falzone o di comunicazioni delle offerte dei concorrenti; inoltre l'assenza di impugnazioni da parte dei concorrenti sarebbe indice di infondatezza dell'accusa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha richiamato l'orientamento consolidato e le Sezioni Unite, secondo cui l'interesse dell'indagato a impugnare un'ordinanza applicativa di misura personale emessa da giudice poi dichiaratosi incompetente e sostituita da altro giudice competente si può ravvisare nella necessita' di preservare la futura possibilità di proporre domanda di riparazione per ingiusta detenzione; tale interesse deve essere dedotto specificamente e motivatamente in sede di riesame e la manifestazione dell'intenzione di proporre la domanda di riparazione deve risultare con certezza dalla volontà della parte, espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. Nel caso concreto la ricorrente non ha formulato una tale deduzione: i riferimenti nel ricorso ad una possibile futura archiviazione o assoluzione sono apparsi meramente probabilistici e insufficienti. Inoltre la Corte ha escluso che la ricorrente potesse avanzare un interesse a un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, essendo destinataria di una misura non detentiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso la misura e alla trasmissione degli atti; la Corte sottolinea che l'impugnazione di ordinanze emesse da giudice dichiaratosi incompetente richiede specifica deduzione dell'interesse a preservare una futura azione di riparazione.
Norma che regola il riesame delle misure cautelari da parte del tribunale; contestualizzata come fondamento dell'intervento del Tribunale di Palermo sul provvedimento del GIP.
Richiamato tra le norme processuali indicate dalla ricorrente; la Corte non ha pronunciato una valutazione di merito sul suo contenuto nell'ambito del presente provvedimento di inammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente tra i presupposti processuali; la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali invocate con riferimento a questa norma.
artt. 110, 319, 319-bis, 321, 353 c.p.
Reati contestati alla ricorrente (concorso nel reato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, istigazione, violazioni relative a notificazioni/documenti). La Corte non ha esaminato la fondatezza delle imputazioni sostanziali, avendo deciso per inammissibilità su base processuale (mancanza di interesse).
Punto richiamato per spiegare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato alla parte; la Corte ne trae il principio che l'intenzione di presentare tale domanda deve essere manifestata con certezza.
Richiamato insieme all'art. 315 c.p.p. per affermare che la domanda di riparazione e' personale e richiede espressione di volontà certa della parte.
Norma sulla condanna alle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende; applicata per irrogare alla ricorrente l'onere del pagamento delle spese e della somma di euro tremila.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione un'ordinanza cautelare emessa da un giudice che si è poi dichiarato incompetente (e la misura è stata tempestivamente confermata dal giudice competente) il ricorrente deve dedurre specificamente e motivatamente l'interesse a preservare la possibilità di proporre futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
- La mera prospettazione generica o probabilistica di una futura archiviazione o assoluzione non basta a fondare l'interesse necessario per la cassazione: serve una manifestazione di volontà certa, espressa personalmente o tramite difensore con procura speciale.
- Se la misura impugnata è non detentiva (es. obbligo di dimora), non sussiste il presupposto per l'azione di riparazione per ingiusta detenzione e quindi l'interesse a impugnare con riferimento a tale futura azione è generalmente escluso.
- In caso di carenza degli elementi formali richiesti (procura speciale, deduzioni specifiche sull'interesse), la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle censure sostanziali concernenti la sussistenza degli indizi o dei reati contestati.
- Quando si impugna una misura cautelare è importante curare sia i profili di merito (contestare la fondatezza degli elementi indiziari) sia i profili processuali (interesse concreto, procura speciale, deduzioni motivate) per evitare inammissibilità procedurali.
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