Cassazione Civile, Sentenza n. 36995/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Automare SRL impugna la sentenza d'appello che ha confermato il riconoscimento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile di larghezza 7,5 m costituita nei titoli in favore della (oggi) Avenza/Pisani Brothers e l'ordine di rimozione di un manufatto che aveva ridotto la larghezza a 3,73 m. L'impugnazione si fondava su quattro censure: 1) vizio nella valutazione delle prove e omissione di valutare planimetrie e rilievi aerofotogrammetrici (art. 116 c.p.c.); 2) mancato ammissione di pronunce del giudizio possessorio (art. 345 n.3 c.p.c.); 3) errata interpretazione e mancata indagine sulla volontà negoziale/estensione della servitù (artt. 1063 e 1362 c.c.); 4) omesso esame di fatto decisivo e apparente contraddizione tra motivazione e dispositivo (art. 360, n.5 c.p.c.). Inoltre la controricorrente eccepiva l'improcedibilità per notifica telematica priva di sottoscrizione originale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità della notifica PEC (ritenendo che la mancata sottoscrizione non determina automaticamente l'improcedibilità se non disconosciuta dalla controparte). Ha ritenuto inammissibili i motivi perché, in sostanza, chiedevano un riesame del fatto e della valutazione delle prove (materia di merito), o non colpivano la ratio decidendi principale (es. irrilevanza del giudizio possessorio rispetto al petitorio). Ha confermato l'applicazione dei principi relativi alla limitata sindacabilità della valutazione probatoria e dell'interpretazione contrattuale in sede di legittimità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 4.000,00 per compensi, 15% spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
La Corte afferma che la censura sull'apprezzamento delle prove è inammissibile in cassazione se costituisce mero dissenso rispetto al prudente apprezzamento del giudice di merito; art.116 non consente il sindacato di legittimità sulla valutazione meramente discrezionale delle prove salvo peculiari profili di violazione dei canoni di valutazione.
Richiamato insieme all'art.116: il giudice di legittimità non può censurare la diversa forza probatoria attribuita dal giudice di merito alle prove offerte, salvo che siano state utilizzate prove non introdotte dalle parti.
La Corte ha ritenuto che la produzione tardiva di pronunce del giudizio possessorio non poteva influire sul giudizio petitorio; inoltre la censura relativa non ha colpito la ratio decidendi principale, rendendo il motivo inammissibile.
artt. 1063 e ss. cod. civile
Norme sulla servitù: la decisione sul contenuto ed estensione della servitù dipende dall'interpretazione dei titoli e dagli accertamenti di fatto del giudice di merito; la cassazione non ammette un diverso apprezzamento senza indicazione puntuale della violazione dei canoni ermeneutici.
artt. 1362 e ss. cod. civile
Regole di interpretazione del contratto: la Corte ricorda che l'accertamento della volontà negoziale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni di interpretazione o per vizi di motivazione chiaramente individuati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo: la Corte ha ritenuto la doglianza un mero invito a riesaminare il merito e ha ricordato i limiti dell'art.360 n.5, specie in presenza di 'doppia conforme'.
Sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse intellegibile e sufficiente, non configurando alcuna pseudo-motivazione o contraddittorietà tale da integrare il vizio denunciato.
art. 348-ter, co. 5, c.p.c.
Norma che limita il sindacato della Corte in caso di 'doppia conforme'; la mancata allegazione di ragioni differenti di fatto tra primo grado e appello comporta l'inammissibilità del motivo di cui all'art.360 n.5.
art. 348-bis e art. 334 cod. proc. civ.
art. 348-bis c.p.c.; art. 334, co. 2, c.p.c.
Richiamate in relazione alla funzione di filtro dei motivi di cassazione, per esonerare la Suprema Corte da esame di ricorsi manifestamente inconsitenti; estendono la possibilità di declaratoria d'inammissibilità anche su basi di merito.
art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis) D.P.R. n.115/02
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
principi di giurisprudenza (Sezioni Unite e pronunce richiamate)
varie sentenze della Corte di Cassazione (es. S.U. n. 8312/2019; S.U. n. 20867/2020; S.U. n. 7155/2017)
La decisione si fonda su consolidati principi di legittimità: il limitato sindacato sulla valutazione probatoria, sui requisiti di motivazione e sul rapporto tra giudizio possessorio e petitorio.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito il mero riesame delle risultanze di fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- L'art.116 c.p.c. non autorizza a trasformare in motivo di cassazione il dissenso sulla forza probatoria attribuita dal giudice: va dimostrato che il giudice non ha seguito il 'prudente apprezzamento' o ha applicato una specifica regola di valutazione in modo erroneo.
- La produzione tardiva di documenti (es. pronunce possessorie) può essere irrilevante se la loro ammissione non incide sul nodo petitorio; in ogni caso occorre censurare la ratio decidendi per poter ottenere sindacato di legittimità.
- L'interpretazione dei contratti e l'accertamento della volontà negoziale sono accertamenti di merito: per farli valere in cassazione bisogna indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici (artt.1362 ss. c.c.) o vizi di motivazione rilevanti.
- Il vizio per omesso esame di fatto decisivo (art.360 n.5) è esercitabile con prudenza: se esiste 'doppia conforme' tra primo e secondo grado il sindacato è fortemente limitato e il ricorrente deve dimostrare che i fatti posti a base delle due decisioni sono diversi.
- La correttezza formale della notifica telematica (PEC) non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se la conformità non è contestata dalla controparte e viene depositata copia analogica nei termini previsti.
- Quando il ricorso è manifestamente inconsistente per ragioni di merito, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi delle norme di filtro procedurale, con conseguente condanna alle spese e possibili oneri aggiuntivi (contributo unificato).
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