Cassazione Civile, Ordinanza n. 20269/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi incrociati tra due società in relazione a operazioni di swap e a fatture emesse da una di esse. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che le parti avessero concluso il 5 settembre 2013 una transazione, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice e rigettando l’opposizione proposta dalla controparte rispetto a un diverso decreto. In appello la società originariamente vittoriosa in parte contestava la qualificazione della scrittura come transazione, sostenendo invece che si trattasse di un accordo di compensazione fra reciproci crediti; la Corte d’appello rigettava il gravame e, pur qualificando l’accordo come mera compensazione, confermava l’accoglimento dell’opposizione ritenendo che il credito azionato non fosse provato con sufficienza, poiché per uno swap non basterebbero le fatture ma occorrerebbe dimostrare il sorgere del credito in base all’evento futuro e incerto del contratto. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato il riconoscimento del debito contenuto in una memoria avversaria e la documentazione prodotta; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2709 c.c., per avere ignorato il valore confessorio/contabile di quel riconoscimento; violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, illogica e contraddittoria. La controparte proponeva ricorso incidentale condizionato sostenendo, a sua volta, la violazione delle norme su compensazione e transazione nella qualificazione dell’accordo del 5 settembre 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti della motivazione, ritenendo fondato il primo motivo nella parte in cui censurava l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello della memoria contenente un riconoscimento del debito e, più in generale, la motivazione radicalmente assertiva e carente sul punto della prova del credito. Ha ritenuto sostanzialmente sovrapponibili e ulteriormente confermative anche le doglianze formulate con il secondo e il terzo motivo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato perché puramente fattuale, nonostante la rubrica in diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurato quando il giudice di merito ometta l’esame di fatti storici discussi e decisivi, non quando si limiti a una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è dedotta rispetto alla valutazione della prova documentale e alla qualificazione giuridica del credito e dell’accordo inter partes.
Richiamato per contestare l’erronea valutazione del materiale probatorio e del riconoscimento del debito contenuto negli atti di controparte.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali e contabili da parte del giudice di merito.
Richiamato con riferimento all’efficacia probatoria delle scritture contabili nella dimostrazione del credito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte di cassazione valorizza il vizio di motivazione apparente/carenza radicale quando la decisione non considera elementi decisivi già allegati e risulta meramente assertiva.
Richiamati nel ricorso incidentale per la disciplina della compensazione.
Richiamati nel ricorso incidentale per la disciplina della transazione.
Richiamati nel ricorso incidentale per i criteri di interpretazione del contratto o dell’accordo del 5 settembre 2013.
La Corte considera decisivo il contenuto della seconda memoria depositata dalla parte avversaria, ove era contenuto un passo ammissivo del debito.
La Corte d’appello aveva ricondotto l’accordo a una compensazione tra reciproci controcrediti; il riferimento è riportato nella motivazione della sentenza impugnata.
S.U. 80513/2014
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che la motivazione della sentenza d’appello fosse al di sotto del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste quando il giudice di merito non consideri un fatto storico specifico, allegato e discusso tra le parti, potenzialmente idoneo a mutare l’esito della controversia.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile per radicale carenza o apparenza quando ometta di confrontarsi con elementi documentali decisivi già introdotti nel processo, limitandosi ad affermazioni assertive incompatibili con il materiale acquisito.
- In presenza di un accordo tra parti avente contenuto di compensazione, il giudice deve verificare il reale contenuto negoziale e non può poi disconoscere, senza adeguata spiegazione, gli effetti dell’accordo stesso sull’esistenza dei crediti reciproci.
- La prova del credito non può essere esaminata in modo meramente frammentario: il giudice deve valutare complessivamente le allegazioni e la documentazione richiamata, specie quando una parte deduca un espresso riconoscimento del debito da parte dell’avversario.
- Il ricorso incidentale che, sotto forma di violazione di legge, deduca in realtà soltanto una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile in sede di legittimità.
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