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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32850/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 29/01/2021 (parziale riforma della sentenza di primo grado), contestando numerosi profili: mancanza, lacunosita', illogicita' e contraddittorieta' della motivazione; travisamento delle dichiarazioni dei testi; inversione dell'onere della prova; errata valutazione e interpretazione delle intercettazioni telefoniche; insufficiente valutazione o mancata acquisizione di prove decisive (richiesta di rinnovazione istruttoria e audizione di testi esteri); contestazione della qualifica di societa' cartiera e del ruolo di amministratore di fatto attribuito a Conistabile; contestazione della ricostruzione della frode carosello e dei reati tributari, della quantificazione del profitto e della confisca; eccezione di prescrizione; domanda di concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso, nella quasi totalita', inammissibili per difetto di specificita' ovvero manifestamente infondati. Il Collegio ha richiamato ripetutamente i criteri di ammissibilita' (onere di specificazione dei passaggi motivazionali censurati) e i limiti del sindacato in sede di legittimita' (divieto di mera rinnovata valutazione del merito, valutazione delle intercettazioni riservata al giudice del merito salvo manifesta illogicita'). Le censure sulla inversione dell'onere probatorio, sulla mancata acquisizione di prove decisive e sulla prescrizione sono state ritenute inammissibili o infondate alla luce della motivazione di merito, che la Cassazione ha definito organica e non viziata. In definitiva i ricorsi sono stati rigettati e la sentenza impugnata confermata nella sostanza, con mantenimento delle responsabilita' penali, delle pene e delle misure patrimoniali determinate in sede di merito.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27 comma 2

    Richiamata dai ricorrenti in tema di principio di non colpevolezza; la Corte osserva pero' che la censura generica di 'condanna a prescindere' e' inammissibile se non specificamente motivata.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 (lett. b, c, d, e)

    Fondamentale per l'esame dei motivi di cassazione: la Corte ricorda l'onere di specificita' delle censure (lett. b e c), i limiti per dedurre omessa assunzione di prova decisiva (lett. d) e i presupposti per lamentare mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione (lett. e). Molte censure sono state dichiarate inammissibili per mancata compliance a questi requisiti.

  • Codice penale, art. 416 (associazione per delinquere)

    Citato in relazione alla contestata associazione finalizzata a frodi carosello; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato l'integrazione degli elementi necessari, e che le contestazioni difensive si risolvessero in rivalutazioni di merito non ammissibili in cassazione.

  • D.Lgs. 74/2000 (normativa tributaria), artt. 4 e 5

    Riferimenti ai reati tributari collegati alla frode carosello; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla consapevolezza e sulle condotte fiscali contestate, non sussistendo vizi tali da giustificare intervento di legittimita'.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    La Corte ricorda che doglianze sulla attendibilita' dei testimoni non costituiscono automatica violazione dell'art. 192 deducibile come vizio di legge in cassazione, ma al piu' rientrano nella verifica della motivazione ex lett. e) dell'art. 606 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 495 e art. 603 (prove e rinnovazione istruttoria)

    Sulle richieste di assunzione di prove decisive la Corte osserva che la mancata ammissione e' sindacabile in cassazione solo se e' palese che la prova, se assunta, avrebbe certamente determinato diversa decisione; molte richieste sono state ritenute tardive o non dimostrativamente decisivi.

  • Codice di procedura penale, artt. 581 e 591 (onere di enunciazione dei motivi)

    Richiamati per sottolineare l'obbligo del ricorrente di enunciare con precisione i motivi e gli elementi fattuali e di diritto che sorreggono il ricorso; la loro inosservanza ha portato all'inammissibilita' di molti motivi.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: occorre indicare i passaggi motivazionali esatti, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che si ritengono viziati; la genericita' rende il motivo inammissibile.
  • La rimessione in discussione della valutazione del merito (interpretazione delle intercettazioni, valutazione delle testimonianze, ricostruzione fattuale) e' limitata: la Cassazione interviene solo per vizio di legge o quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono tipicamente questioni di fatto e competenza del giudice del merito; in sede di legittimita' sono sindacabili solo casi di manifesta illogicita' o palesi travisamenti non controvertibili.
  • Le doglianze su presunta inversione dell'onere della prova richiedono una puntuale dimostrazione del vizio: non basta affermare genericamente che il giudice abbia richiesto alla difesa di provare l'innocenza.
  • Le richieste di acquisire prove decisive in cassazione (art. 606 lett. d) devono dimostrare che l'esito della prova avrebbe certamente determinato diversa decisione; la tardivita' o la genericita' della richiesta porta all'inammissibilita'.
  • Contesti relativi a prescrizione o calcolo dei termini vanno esposti con precisione dei conteggi e delle date; eccezioni generiche sono inammissibili.
  • Quando la sentenza di merito fornisce una motivazione organica e coerente che risponde alle principali obiezioni, censure meramente alternative o ricostruzioni difensive non efficace non giustificano l'annullamento in Cassazione.
  • Se un motivo non e' stato specificamente indicato nel riepilogo dei gravami di impugnazione in grado d'appello, la relativa doglianza puo' essere considerata nuova e, quindi, inammissibile in cassazione.

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