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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26324/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, cittadino marocchino, ricorrendo per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentata rapina aggravata in concorso, ha dedotto due censure processuali. Con il primo motivo ha lamentato la violazione delle norme sulla traduzione degli atti, sostenendo che la Corte d'appello aveva già riconosciuto la sua mancata conoscenza della lingua italiana, tanto da disporre la traduzione del decreto di citazione, ma non aveva poi tradotto la sentenza di appello in una lingua a lui comprensibile. Ha qualificato l'omissione come nullità generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta con il ricorso, quale primo atto utile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme in tema di comunicazione del deposito della sentenza resa in camera di consiglio e di decorrenza del termine per impugnare, sostenendo che la sentenza con motivazione contestuale avrebbe dovuto essere comunicata al difensore e che l'omesso avviso di deposito integrerebbe nullità generale a regime intermedio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: l'omessa traduzione della sentenza-documento di appello all'imputato che non conosce la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con l'impugnazione; nel caso concreto la nullità era stata ritualmente eccepita e imponeva l'annullamento della sentenza-documento con rinvio alla Corte d'appello, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato, perché il deposito della sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p. equivale alla lettura in udienza e determina la conoscenza legale del provvedimento, senza che l'omessa comunicazione dell'avviso di deposito incida sulla decorrenza del termine di impugnazione. Il ricorso è stato dunque accolto limitatamente alla questione della traduzione e dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 170, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di traduzione e conoscenza degli atti da parte dell'imputato alloglotto

  • art. 143, comma 2, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di traduzione degli atti per l'imputato che non conosce la lingua italiana

  • art. 142, comma 2, c.p.p.

    evocato quale disposizione che impone la traduzione scritta delle sentenze entro un termine congruo

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l'omessa traduzione della sentenza per l'imputato che non comprende l'italiano integra una nullità generale a regime intermedio

  • art. 180 c.p.p.

    la nullità è deducibile se eccepita nei termini previsti

  • art. 598-bis c.p.p.

    nel rito camerale della trattazione cartolare, il deposito della sentenza di appello equivale alla lettura in udienza e determina la conoscenza legale del provvedimento

  • art. 127, comma 7, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione del provvedimento conclusivo ai soggetti che possono ricorrere per cassazione

  • art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per affermare che il termine per impugnare decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito nei procedimenti camerali

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa

  • art. 167-bis disp. att. c.p.p.

    indicata dalla Corte come previsione dell'avviso di deposito avente valore di mera comunicazione di cortesia, priva di efficacia costitutiva della conoscenza del provvedimento

Massime di principio

  • L'omessa traduzione della sentenza-documento nei confronti dell'imputato che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con l'impugnazione o nei termini di legge, e comporta l'annullamento della sentenza-documento con restituzione degli atti per la traduzione.
  • L'obbligo di traduzione delle decisioni penali non si esaurisce al primo grado, ma si estende anche alla sentenza di appello, fino alla conclusione del procedimento e all'esaurimento delle impugnazioni.
  • Nel rito camerale ex art. 598-bis c.p.p., il deposito della sentenza di appello con motivazione contestuale equivale alla lettura in udienza e determina la conoscenza legale del provvedimento; l'omesso avviso di deposito non incide sulla decorrenza del termine per impugnare ed ha natura meramente sollecitatoria.
  • Quando la nullità attiene alla mancata traduzione della sentenza, l'annullamento riguarda la sentenza-documento e non la decisione nel merito, con rinvio al giudice di merito limitatamente all'adempimento traduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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