Cassazione Civile, Ordinanza n. 11954/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato induttivamente il reddito della società per l'anno d'imposta 2007, contestando IRES, IRAP e IVA. In particolare, dall'atto impositivo risultavano anche riprese per omessa contabilizzazione e regolarizzazione di acquisti intracomunitari, omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT, indebita detrazione dell'imposta sugli acquisti in assenza dell'istituzione dei registri IVA, oltre alle relative sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia richiamando solo alcuni profili relativi a ricavi e costi, senza però affrontare in modo espresso e motivato tutte le riprese contestate. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando omessa pronuncia e comunque motivazione apparente della sentenza regionale sulle riprese relative agli acquisti intracomunitari, agli elenchi INTRASTAT, alla detrazione IVA e alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che la sentenza d'appello, pur confermando integralmente la decisione di primo grado, si era pronunciata solo su alcune delle riprese fiscali, lasciando prive di effettiva motivazione le ulteriori contestazioni contenute nell'avviso di accertamento e nell'atto di appello. Tale struttura motivazionale non consentiva di comprendere le ragioni dell'annullamento integrale dell'atto impositivo ed integrava un vizio di motivazione apparente, denunciabile come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro violato per l'omessa pronuncia sulle riprese fiscali non esaminate
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza, la cui mancanza o apparenza determina nullità
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come il corretto parametro di censura per il vizio di nullità derivante da omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente è stata qualificata come vizio processuale che comporta nullità della sentenza in parte qua
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza che confermi o riformi un avviso di accertamento deve confrontarsi con tutte le riprese oggetto di contestazione e di appello; il silenzio su una parte autonoma delle doglianze integra omessa pronuncia o, comunque, nullità per difetto di motivazione.
- La motivazione è apparente quando si limita a un richiamo generico alla decisione di primo grado o a formule stereotipate senza rendere percepibili le ragioni della decisione sulle singole riprese fiscali.
- L'accoglimento anche solo di alcune contestazioni non consente di ritenere implicitamente decise le altre, se queste sono autonome e specificamente devolute al giudice di appello.
- Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente sulla portata complessiva dell'avviso di accertamento è denunciabile in cassazione come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →