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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31074/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato a carico di due imputati. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sintesi, contestavano che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il diniego del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze investissero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che, comunque, fossero manifestamente infondate, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo non contraddittorio e con richiamo agli elementi rilevanti già indicati nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; la motivazione sul diniego è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se dà conto degli elementi rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, contraddittoria o del tutto illogica.
  • È sufficiente, ai fini della legittimità del diniego delle attenuanti generiche, che la sentenza di merito richiami gli elementi ritenuti rilevanti per escluderne il riconoscimento, anche mediante rinvio alla motivazione di primo grado.
  • Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del merito, fuori dai limiti del controllo di legittimità, sono suscettibili di declaratoria di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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