Cassazione Penale, Sentenza n. 00154/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona offesa ha impugnato il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. per il procedimento a carico di Mugnaini (reati ex artt. 646 e 483 c.p.), sostenendo che aveva tempestivamente proposto opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. e indicato indagini suppletive ritenute utili. Il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. per aver il G.i.p. disposto l'archiviazione de plano senza fissare l'udienza di trattazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 410, comma 3 c.p.p., e ha lamentato violazioni degli artt. 410, 410-bis, 127 c.p.p. nonché degli artt. 111 e 112 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato (l'ordinanza del Tribunale sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p.) è, secondo la legge e la giurisprudenza consolidata, non impugnabile in Cassazione salvo che sia affetto da abnormità. La Corte ha ritenuto che non ricorressero profili di abnormità: il giudice monocratico aveva svolto un controllo di legalità e aveva ritenuto legittima l'archiviazione de plano in quanto il G.i.p. aveva valutato superflue le indagini suppletive proposte. Perciò il ricorso per cassazione era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il ricorrente invocava l'obbligo, per il G.i.p., di fissare l'udienza per la trattazione dell'opposizione; la Corte ha rilevato che la valutazione sulla superfluità delle indagini suppletive è apprezzamento che il G.i.p. può compiere e non ha ritenuto che la mancata fissazione dell'udienza integrasse abnormità.
La Corte riafferma che l'ordinanza resasi sul reclamo della persona offesa ai sensi dell'art. 410-bis è, per espressa indicazione legislativa e giurisprudenziale, non impugnabile in Cassazione, salvo l'ipotesi di abnormità dell'atto.
Richiamato dal ricorrente come violato (diritto al contraddittorio e partecipazione), la Corte non ha ritenuto che la situazione configurasse una violazione tale da integrare abnormità e quindi giustificare il ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profili di tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo; la Corte non ha trovato che la violazione costituzionale sottesa giustificasse la cassazione per inammissibilità del rimedio impugnatorio.
art. 112 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate non configurassero abnormità dell'atto impugnato.
Applicato per le conseguenze della inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare somma a titolo di ammenda, qui quantificata in € 3.000.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per descrivere la forma del procedimento davanti alla Corte (contraddittorio scritto senza presenza delle parti).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita la trattazione dei motivi nel ricorso; richiamata nella descrizione delle deduzioni come vincolo alla sintesi dei motivi.
Norme penali che individuano i reati imputati a carico dell'indagato; richiamate nel fatto ma non decisive ai fini dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'ordinanza del giudice sul reclamo della persona offesa ex art. 410-bis c.p.p. è, di regola, non impugnabile in Cassazione; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per dedurre l'abnormità dell'atto.
- La nozione di "abnormità" è molto rigorosa: occorre che il provvedimento sia manifestamente al di fuori dei casi consentiti o tale da determinare la stasi del processo oltre ogni ragionevole limite.
- Se la persona offesa non è stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di reclamo, il rimedio corretto è la richiesta di revoca dell'ordinanza al medesimo giudice che l'ha pronunciata, non immediatamente il ricorso per cassazione.
- La valutazione sulla necessità o superfluità di indagini suppletive è in larga parte un apprezzamento di merito riservato al giudice del reclamo e, salva abnormità, non è sindacabile in Cassazione mediante i canali ordinari.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente l'ammissibilità del rimedio.
- In situazioni analoghe è opportuno, prima di proporre ricorso in Cassazione contro l'ordinanza sul reclamo ex art. 410-bis, verificare se sussistono profili realmente abnormi; in assenza di questi, valutare l'ipotesi di istanza di revoca o ulteriori rimedi interni.
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