Cassazione Penale, Sentenza n. 2603/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15 giugno 2022 del Tribunale di Messina che ha confermato la custodia cautelare in carcere (art. 309 c.p.p.) per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa ha dedotto: (i) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza e qualificazione giuridica dei fatti e erronea applicazione dell'art. 416-bis, sostenendo che i presunti 'crediti' vantati dal fratello deriverebbero da prestazioni lecite e non da estorsione; (ii) violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all'aggravante ex art. 416-bis, comma 4, c.p., che sarebbe stata fondata solo sulle dichiarazioni di un collaboratore e su un aneddoto emerso in colloqui intercettati.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene che si tratti di censura confutativa, non di una reale carenza logico-giuridica della motivazione: l'ordinanza impugnata ha esaminato e valorizzato intercettazioni, dichiarazioni e riscontri (conversazioni in cui la ricorrente agisce come intermediaria, riferimenti a somme raccolte per il mantenimento del fratello, contatti con sindaci, ecc.) tali da integrare gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso. Sul secondo motivo la Corte lo dichiara inammissibile perché non dedotto in sede di riesame e, comunque, per carenza di interesse: la contestazione di un'aggravante che incide solo sulla pena eventuale e non sulla legittimità della misura cautelare non influenza l'operatività della custodia. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il provvedimento del giudice sull'ordine di custodia cautelare e sulle eventuali conferme; qui richiamata per l'adozione dell'ordinanza di conferma della custodia.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le prove indiziarie (intercettazioni, ruoli pubblici, rapporti di protezione e controllo) fossero compatibili con la partecipazione stabile al sodalizio.
art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
Aggravante relativa alla disponibilità di armi da parte dell'associazione; la Corte osserva che la presenza o meno di tale aggravante incide sulla quantificazione della pena ma, di regola, non sulla legittimità della misura cautelare quando non modifica il quadro indiziario rilevante per la custodia.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione alla presunzione relativa nella valutazione cautelare; la Corte segnala che l'eventuale aggravante non incide sull'operatività della presunzione relativa prevista per esigenze cautelari.
artt. 303, commi 1 e 4, e 304 cod. proc. pen.
Norme relative ai termini di durata della custodia cautelare e ai limiti edittali; citate per spiegare che l'aggravante, pur influendo sulla pena, non incide sui limiti di durata che giustificano la misura cautelare in fase preventiva.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro una decisione cautelare deve evidenziare profili di illegittimità giuridica o manifesta illogicità della motivazione: una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
- Intercettazioni, conversazioni dei coinvolti, ruoli pubblici e ripetuti contatti che mostrano funzioni di mediazione o di raccolta di proventi possono costituire gravi indizi di partecipazione a un'associazione mafiosa.
- La contestazione di aggravanti che influiscono solo sulla pena futura e non sul quadro indiziario rilevante per la misura cautelare può risultare priva di interesse ai fini del sindacato sulla custodia cautelare e quindi essere inammissibile.
- Non dedurre motivi in sede di riesame può comportare l'inammissibilità di quegli stessi motivi in cassazione; è fondamentale sollevare tempestivamente tutte le censure rilevanti.
- Chi propone ricorso infondato o meramente confutativo rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; valutare il rischio processuale prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →