Cassazione Civile, Ordinanza n. 31281/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, a seguito dell'istanza di definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, si è verificata una causa legale di estinzione del processo. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017, ritenendo superfluo esaminare i motivi di ricorso e senza provvedere sulle spese, che ha compensato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello contro atti impositivi. Con tre motivi deduceva: omesso esame del motivo di appello relativo alla asserita carenza di poteri del soggetto che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento e la successiva cartella; omessa motivazione sul rigetto della censura relativa alla nullità degli atti per mancata spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno prevista dall'art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248/2007; omessa motivazione sulla censura di inesistenza della notificazione per carente indicazione del destinatario nella relata; omessa motivazione sul deficit motivazionale della sentenza di primo grado; infine, omissione di allegazione degli elementi probatori posti a base della ripresa a tassazione. Nel corso del giudizio la contribuente ha chiesto la sospensione per aderire alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50/2017; successivamente l'Agenzia ha attestato l'integrale pagamento del dovuto e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
richiamato dai motivi di ricorso come parametro del vizio denunciato per omesso esame o motivazione
art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007
invocato dalla ricorrente come norma la cui inosservanza avrebbe determinato la nullità degli atti impositivi per omessa spedizione della raccomandata A/R
art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017
richiamato per la sospensione del processo su istanza di parte al fine di verificare la definizione agevolata della lite
art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017
applicato come causa legale di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia
legge di conversione del d.l. n. 50/2017 richiamata per la disciplina della definizione agevolata
Cass. n. 31021/2018
richiamata quale precedente secondo cui il pagamento del dovuto integra la condizione per dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla disciplina speciale e provvede al pagamento integrale del dovuto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, anche d'ufficio.
- La sospensione del giudizio prevista per verificare l'effettiva definizione della lite ha funzione meramente strumentale; una volta accertato il pagamento, viene meno ogni necessità di esaminare i motivi di ricorso e le ulteriori censure delle parti.
- L'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria, ove perfezionata con il pagamento, costituisce causa estintiva ex lege che assorbe ogni questione sostanziale o processuale pendente nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31226/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31227/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31228/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2021 del 03/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →