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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11207/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per fatti di falso documentale relativi a carte di identità, patenti di guida e tessere sanitarie. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il difetto di correlazione tra accusa e sentenza per effetto della riqualificazione operata dal giudice di primo grado: secondo il ricorrente, la condanna avrebbe riguardato un fatto diverso da quello contestato. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla tessera sanitaria, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la falsità del documento o la sua riferibilità all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non vi era stata alcuna trasformazione radicale del fatto contestato e che la condotta ritenuta in sentenza era già riconducibile al capo di imputazione, anche in ragione dell'indicazione, nella rubrica e nel contenuto dell'addebito, del comma 2 dell'art. 497-bis c.p. e della circostanza che i documenti riportavano la fotografia dell'imputato. Ha dichiarato aspecifico il secondo motivo, perché non si confrontava con un elemento decisivo valorizzato dalla Corte di appello, ossia la confessione dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    La contestazione e la condanna riguardano la falsità/uso di documenti di identità, e la presenza dell'indicazione del comma 2 nel capo di imputazione è stata ritenuta sufficiente a escludere un difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata per la condanna relativa alle patenti di guida, in combinato con l'art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata per la condanna relativa alle patenti di guida, in combinato con l'art. 477 c.p.

  • art. 489 c.p.

    Norma richiamata per la condanna relativa alle tessere sanitarie; il motivo di ricorso è stato ritenuto aspecifico anche perché non si confrontava con la confessione dell'imputato.

  • art. 521 c.p.p.

    Il principio di correlazione tra accusa e sentenza va valutato in concreto, verificando se vi sia stata una trasformazione radicale del fatto e se l'imputato abbia potuto esercitare effettivamente il diritto di difesa.

  • art. 522 c.p.p.

    La violazione del principio di correlazione sussiste solo se la diversa qualificazione del fatto incide realmente sui diritti di difesa dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è decisivo il mero confronto letterale tra imputazione e decisione: occorre verificare se la sentenza abbia introdotto un mutamento radicale del fatto storico-naturalistico tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa.
  • Non sussiste violazione del principio di correlazione quando l'elemento ritenuto in sentenza era già desumibile dal capo di imputazione e l'imputato ha potuto difendersi pienamente rispetto al fatto nella sua effettiva dimensione processuale.
  • La contestazione di un vizio di motivazione è aspecifica quando non si confronta con un elemento probatorio decisivo posto a fondamento della decisione, specie se la sentenza impugnata valorizza una confessione o altro dato dirimente.
  • In sede di ricorso per cassazione, le doglianze sulla ricostruzione del fatto devono misurarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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