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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07117/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un procedimento fallimentare iniziato nel 1992. In un primo giudizio la Corte d’appello aveva dichiarato la domanda improponibile per decadenza, facendo decorrere il termine semestrale dal riparto parziale dichiarato esecutivo nel 2006; la Cassazione aveva cassato quel decreto ritenendo che il termine di proponibilità vada collegato alla definizione non più revocabile del procedimento e non al riparto. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha poi rigettato nel merito la domanda applicando l’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001, ritenendo che il protrarsi della procedura avesse consentito l’aumento dell’attivo fallimentare e l’integrale soddisfacimento dei crediti dei ricorrenti, così determinando un vantaggio patrimoniale pari o superiore all’indennizzo. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto con quattro motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-septies, sostenendo che il "vantaggio patrimoniale" non può coincidere con il mero soddisfacimento tardivo del credito, ma richiede un beneficio ulteriore e diverso, conseguito aliunde; 2) illegittima applicazione retroattiva della norma introdotta nel 2016, perché di natura sostanziale e incidente sull’an del diritto già maturato; 3) e 4) dedotta applicazione d’ufficio della presunzione senza previo contraddittorio, in violazione anche dell’art. 101, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la nozione di "vantaggio patrimoniale" di cui all’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001 non comprenda la mera tardiva soddisfazione del credito nell’ambito della procedura concorsuale, poiché essa realizza proprio la finalità tipica del fallimento e non un beneficio ulteriore ed estraneo. Ha inoltre affermato che la norma del 2016, introducendo una causa di esclusione dell’indennizzo, non può applicarsi a situazioni già consolidate al momento della sua entrata in vigore. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 89/2001

    il termine di proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data in cui il giudizio presupposto non è più pendente, cioè dalla decisione conclusiva non più revocabile, non dal singolo riparto fallimentare.

  • art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001

    Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto

    la presunzione di insussistenza del danno è eccezionale e va applicata rigorosamente; il vantaggio patrimoniale deve essere un beneficio ulteriore e diverso rispetto alla soddisfazione del diritto azionato, non la mera tardiva realizzazione del credito.

  • art. 6, § 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela contro l’irragionevole durata del processo.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela patrimoniale e alla nozione di vantaggio patrimoniale.

  • art. 16, § 1 CEDU

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla retroattività, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla corretta applicazione della legge processuale e sostanziale.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai parametri convenzionali evocati.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la doglianza relativa al mancato contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio è rimasta assorbita per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell’equa riparazione per durata irragionevole, il "vantaggio patrimoniale" idoneo a escludere il danno deve essere un’utilità ulteriore e distinta rispetto al risultato tipico del processo; non coincide con la mera soddisfazione, sia pure tardiva, del credito oggetto della procedura.
  • La presunzione di insussistenza del danno prevista dall’art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001 è norma eccezionale e richiede applicazione rigorosa, non estensiva.
  • In una procedura concorsuale, il protrarsi del tempo necessario a soddisfare i creditori non costituisce di regola un vantaggio per questi ultimi, ma realizza un differimento dannoso del conseguimento del loro diritto.
  • Una modifica normativa che aggiunga una causa di esclusione o limitazione del diritto all’equa riparazione non può incidere retroattivamente su posizioni già consolidate alla data della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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