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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05621/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate in modo adeguato e completo dalla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice oggetto del giudizio di merito, rispetto alla quale la condanna di primo e secondo grado è stata confermata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici o meramente ripetitivi di doglianze già compiutamente disattese dalla decisione impugnata.
  • La mera reiterazione delle questioni già valutate dal giudice di merito non integra un motivo idoneo a radicare il sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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