Cassazione Penale, Ordinanza n. 03515/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Bologna. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si deduceva il travisamento della prova con riferimento alle trascrizioni dell'esame della testimone della difesa resa in udienza, sostenendo che la lettura data dai giudici di merito fosse errata. La Corte di cassazione ha rilevato però che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte, senza una critica specifica alle ragioni della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse non deducibile in sede di legittimità perché priva di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di appello e sostanzialmente reiterativa dei motivi già esaminati e respinti dal giudice di secondo grado. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a indicarla come titolo di reato.
Richiamato per il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato in relazione all'inammissibilità dell'impugnazione priva dei requisiti di specificità e di confronto con la decisione impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre in modo sostanzialmente identico i motivi già svolti in appello.
- È inammissibile il motivo che non si confronti in modo puntuale con le argomentazioni del giudice di merito, limitandosi a lamentare genericamente vizi di motivazione o presunti travisamenti della prova.
- La doglianza di travisamento della prova, in sede di legittimità, deve misurarsi con la motivazione della decisione impugnata e non può tradursi in una mera reiterazione delle censure già respinte nei gradi precedenti.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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