Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01790/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per la registrazione di una sentenza civile dichiarativa di usucapione di un terreno. L’Amministrazione finanziaria aveva incluso nella base imponibile anche un fabbricato già insistente sul fondo, ritenendo che la pronuncia sull’usucapione del suolo implicasse anche l’effetto di accessione ex art. 934 c.c. La CTR ha invece ritenuto che la sentenza civilistica fosse riferita in modo esclusivo al terreno e non contenesse alcun accertamento tassabile sul fabbricato. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.P.R. n. 131/1986, dell’art. 8 della tariffa parte prima allegata al medesimo d.P.R. e dell’art. 934 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non considerare tassabile anche il manufatto. La Corte rileva però che la doglianza investe in realtà la ricostruzione del contenuto della sentenza assoggettata a imposta e quindi mira a un nuovo apprezzamento del fatto, senza riportare in ricorso, in modo autosufficiente, il testo della sentenza presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura, osservando che la questione decisiva riguardava l’accertamento in fatto del contenuto della sentenza di usucapione e del suo eventuale riferimento anche al fabbricato. Tale accertamento era stato compiuto dalla CTR in senso sfavorevole all’Ufficio e non poteva essere rivisitato in sede di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorso, pur evocando una violazione di legge, sostanzialmente proponeva una diversa lettura del decisum di merito, attività preclusa in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come norma in tema di base imponibile e registrazione dell’atto/sentenza; la Corte non ne offre una nuova interpretazione, ma rileva che la controversia non riguarda la regola astratta, bensì l’accertamento del contenuto della sentenza tassata.

  • art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato per la tassazione degli effetti traslativi della sentenza; la Corte osserva che la sua applicazione dipende dalla concreta portata della pronuncia giudiziale.

  • art. 934 c.c.

    Evocato dall’Amministrazione per sostenere che la costruzione seguirebbe la sorte del suolo; la Corte non entra nel merito della tesi, perché la censura richiedeva un riesame del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto; la Corte precisa che la censura, pur formalmente qualificata come violazione di legge, mira sostanzialmente a rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve riprodurre gli elementi necessari a consentire il controllo della fondatezza della censura senza ricorso ad atti esterni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, soggetta a prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità, ma non applicabile allo Stato nel caso deciso.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sulla sentenza dichiarativa di usucapione di un terreno, il fabbricato già insistente sul suolo può essere compreso nella base imponibile solo se la sentenza ne evidenzi, espressamente o implicitamente, la rilevanza ai fini dell’accessione; se invece la pronuncia è chiesta ed emessa con esclusivo riferimento al terreno, la tassazione non può estendersi al fabbricato.
  • Quando la controversia riguarda il contenuto e la portata concreta di una sentenza assoggettata a tassazione, l’accertamento compiuto dal giudice di merito sul testo della pronuncia è un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio motivazionale o di specifiche violazioni di legge, non potendo il ricorso chiedere una mera rilettura del documento.
  • Il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, contesti in realtà la valutazione del giudice di merito sulla portata fattuale di un atto o di una sentenza è inammissibile come richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda siano riprodotti o puntualmente indicati nel ricorso, così da consentire alla Corte il controllo della censura senza accesso al fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.