Cassazione Penale, Sentenza n. 31022/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Milano che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Claudio Necchi per reati fiscali (reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n.74/2000) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), contestando: 1) la presunta inammissibilità dell'appello depositato tramite un incaricato non formalmente qualificato; 2) la mancanza/contraddittorietà della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e del confronto con il provvedimento del GIP; 3) l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato; 4) la mancata motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari (anche con misure di controllo a distanza) rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi (in larga parte), ma ha accolto il quarto motivo relativo alla carenza motivazionale in ordine alla scelta della custodia cautelare in carcere invece degli arresti domiciliari (anche con controlli). In concreto la decisione impugnata è stata annullata in relazione a tale profilo e la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame sulla misura cautelare, con necessità di motivare specificamente perché le misure meno afflittive risultino inidonee a fronteggiare il pericolo di reiterazione. Restano confermate, a livello di gravità indiziaria, le valutazioni sul complesso sistema fraudolento poste a fondamento della richiesta cautelare.
Norme richiamate
La Corte conferma che, ratione temporis, l'atto di impugnazione può essere depositato anche tramite incaricato senza particolari formalità; la mancanza di formale qualificazione dell'incaricato non implica automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se l'atto è sottoscritto dal P.M. e vi sono elementi che ne comprovano l'autenticità.
art. 591 e art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e)
Riferimenti agli oneri motivazionali e ai vizi impugnatori: la Corte valuta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione secondo i parametri indicati dall'art. 606; rileva tuttavia che molte censure di merito non sono ammissibili in cassazione se consistono in una diversa valutazione dei fatti.
Norma richiamata in riferimento alla valutazione e all'uso degli atti d'indagine; la Corte ricorda che il giudice d'appello cautelare deve compiere un confronto critico con le ragioni del primo giudice ma non è tenuto a una motivazione 'rafforzata' come nel giudizio di merito.
Dei requisiti per le esigenze cautelari (in particolare pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto che, dato il quadro indiziario complessivo, il Tribunale fosse legittimato a rilevare il pericolo di reiterazione, salvo che la scelta della misura custodiale richieda motivazione specifica.
Stabilisce l'obbligo per il giudice di motivare perché la custodia in carcere sia preferibile alle misure meno afflittive, indicando le ragioni specifiche per l'inidoneità degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che tale onere motivazionale non sia stato assolto.
Prevede le procedure di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico): la Corte segnala che il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'adeguatezza di tali strumenti prima di optare per il carcere.
Impone che l'ordinanza cautelare contenga l'autonoma valutazione dei motivi per cui gli elementi forniti dalla difesa sono ritenuti irrilevanti e, in caso di custodia, le ragioni per le quali le esigenze non possono essere soddisfatte con altre misure; la Corte ha rilevato la carenza di tale autonoma valutazione nel provvedimento impugnato.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
Riguarda i delitti tributari relativi all'IVA; la Corte ha ritenuto che, a livello cautelare, sussistano gravi indizi circa un sistema di fatturazioni false volto all'evasione IVA.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
Riguarda l'omessa dichiarazione; citato tra i capi contestati, la Corte ha considerato le risultanze indiziarie coordinate come sufficiente base cautelare.
Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ha ritenuto la sussistenza di indizi tali da supportare la contestazione, con ricostruzione dei flussi finanziari e utilizzo di fatture false e retrocessione di contanti.
Massime di principio
- La presentazione di un atto di impugnazione del pubblico ministero tramite un incaricato non richiede, ratione temporis, una formale delega scritta o l'attestazione immediata della qualità dell'incaricato: la regolarità può essere dimostrata anche ex post e la mancata indicazione in cancelleria non comporta automaticamente inammissibilità dell'atto.
- In sede di appello cautelare il giudice d'appello deve confrontarsi criticamente con le ragioni del primo giudice e motivare il superamento di esse, ma non è tenuto alla 'motivazione rafforzata' tipica del giudizio di merito; ciò nondimeno ogni valutazione divergente deve risultare logicamente più persuasiva e sostenuta dagli elementi del fascicolo.
- Per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari è ammessa una valutazione indiziaria coordinata: elementi documentali, dichiarazioni testimoniali, riscontri bancari e risultanze di perquisizioni possono essere letti nel loro insieme per formare un quadro indiziario solido.
- Quando si opta per la custodia in carcere invece che per misure meno afflittive (arresti domiciliari, controlli a distanza, misure interdittive), il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente perché tali misure non siano idonee a contenere il pericolo di reiterazione; affermazioni apodittiche sulla 'incapacità di autocustodia' sono insufficienti.
- Il principio del 'minore sacrificio necessario' richiede al giudice di esaminare concretamente le alternative alla custodia, valutando strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico, obblighi stringenti) e fornendo una valutazione autonoma e specifica sul pericolo che giustifichi il carcere.
- Censure in cassazione che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o dell'attendibilità delle prove sono, di norma, inammissibili: il ricorso deve evidenziare violazioni di diritto o manifesta illogicità della motivazione secondo i criteri giuridici applicabili.
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