Sentenza n. 3752/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5914/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti contro la richiesta di interessi corrispettivi sulle sanzioni antitrust rideterminate
Esito
Favorevole al resistente (impresa sanzionata)
Prevale il privato
La controversia
L’AGCM aveva originariamente irrogato all’impresa due sanzioni pecuniarie per violazione dell’art. 101 TFUE, relative a intese nei mercati dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato. A seguito di precedenti pronunce del Consiglio di Stato, le sanzioni erano state rideterminate dall’Autorità e poi ulteriormente quantificate in sede di ottemperanza. L’AGCM aveva richiesto interessi corrispettivi sulla sorte capitale a decorrere dalla scadenza originaria delle sanzioni e, successivamente, dalla scadenza della sanzione rideterminata sino alla sentenza di ottemperanza, oltre a prospettare interessi moratori per il periodo successivo. L’impresa aveva impugnato tale richiesta, sostenendo che gli interessi non potessero decorrere dal provvedimento sanzionatorio originario, caducato in parte qua, ma soltanto dalla nuova quantificazione della sanzione resa certa, liquida ed esigibile dalle pronunce giurisdizionali. L’AGCM ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo le somme erano state iscritte a ruolo con applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge n. 689/1981 e notificazione della cartella di pagamento; in secondo luogo, ha sostenuto che gli interessi moratori fossero dovuti dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza, senza necessità di una nuova fissazione del termine di pagamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse perché la richiesta di interessi corrispettivi oggetto dei motivi aggiunti e la successiva iscrizione a ruolo della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981 riguardano somme accessorie diverse, fondate su presupposti e funzioni differenti. La maggiorazione ha natura sanzionatoria e presuppone, oltre al ritardo, l’imputabilità e la colpevolezza dell’inadempimento; non assorbe automaticamente ogni questione relativa agli interessi corrispettivi anteriori alla maturazione della maggiorazione. Inoltre, il giudizio sulla cartella di pagamento e sulla maggiorazione era ancora pendente, sicché non si era consolidato alcun effetto assorbente. Quanto agli interessi moratori, il Collegio ha rilevato che essi non costituivano oggetto del giudizio di primo grado: l’inciso della nota amministrativa relativo alla loro futura debenza aveva natura di mero invito ad adempiere e non di provvedimento lesivo. La relativa statuizione del TAR era quindi un obiter dictum, non avente autonoma efficacia decisoria. Nel merito della decorrenza degli interessi corrispettivi, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la pronuncia del TAR: la sanzione, dopo l’annullamento e la successiva rideterminazione giudiziale, è divenuta certa, liquida ed esigibile soltanto con la nuova quantificazione; gli interessi corrispettivi possono pertanto decorrere dalla rideterminazione concreta della sanzione, nei limiti fissati in sede di ottemperanza, e per il primo semestre. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
La violazione delle intese anticoncorrenziali ha costituito il fondamento sostanziale delle sanzioni originariamente irrogate dall’AGCM.
Le disposizioni costituiscono il quadro normativo nazionale dell’accertamento e della sanzione delle violazioni antitrust; la sanzione deve essere personalizzata e proporzionata alle circostanze concrete.
La maggiorazione per il ritardo ultrasemestrale nel pagamento della sanzione ha natura sanzionatoria e deterrente, presuppone l’imputabilità e la colpevolezza dell’inadempimento e assorbe gli interessi per il periodo cui si riferisce, senza eliminare automaticamente gli interessi corrispettivi maturati anteriormente.
Gli interessi corrispettivi decorrono sulle somme certe, liquide ed esigibili; nel caso esaminato, la certezza, liquidità ed esigibilità della sanzione sono state riconosciute soltanto dopo la sua rideterminazione giudiziale.
La disposizione riguarda gli interessi moratori, la cui debenza non costituiva oggetto del giudizio sui motivi aggiunti e non poteva essere definita sulla base del mero invito ad adempiere contenuto nella nota dell’AGCM.
La rimessione al primo giudice conseguente all’annullamento della sentenza ha mantenuto pendente il giudizio sulla cartella e sulla maggiorazione, impedendo di considerare consolidato l’effetto assorbente rispetto agli interessi corrispettivi.
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale parametro processuale relativo alla cognizione del giudice amministrativo nella controversia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato in relazione alla questione della sopravvenuta carenza di interesse e alla definizione processuale della controversia.
Massime di principio
- La sopravvenuta iscrizione a ruolo di somme derivanti dalla maggiorazione prevista per il ritardo ultrasemestrale nel pagamento di una sanzione amministrativa non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione di una distinta richiesta di interessi corrispettivi, quando le due pretese abbiano diversa natura, funzione e presupposti.
- La maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge n. 689/1981 ha natura sanzionatoria e deterrente: non deriva dal solo decorso del tempo, ma richiede anche l’imputabilità e la colpevolezza del ritardo; essa opera quale sanzione accessoria per il periodo successivo alla maturazione dei relativi presupposti.
- In caso di annullamento della quantificazione originaria di una sanzione amministrativa e di successiva rideterminazione dell’importo, gli interessi corrispettivi possono decorrere soltanto da quando la sanzione è nuovamente certa, liquida ed esigibile in forza della concreta rideterminazione, nei limiti stabiliti dal giudicato e per il periodo anteriore alla maturazione dell’eventuale maggiorazione sanzionatoria.
- L’indicazione contenuta in una comunicazione amministrativa circa la futura debenza degli interessi moratori, quando non costituisca una concreta liquidazione o imposizione attuale della pretesa, ha natura di mero invito ad adempiere e non introduce una distinta controversia sugli interessi moratori.
- Il giudice non può decidere, con efficacia decisoria, questioni estranee al thema decidendum: le considerazioni su una pretesa non ancora maturata e non specificamente impugnata costituiscono obiter dictum e non sono idonee a fondare una censura d’appello autonoma.
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