Cassazione Penale, Sentenza n. 27205/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda plurime cessioni di cocaina, riqualificate in primo grado nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d'appello ha confermato la condanna di uno degli imputati per i capi b1), b6), b7), b8) e b9), con recidiva e continuazione, e dell'altro per i capi b1), b3), b4), b5), b6), b7) e b9), con continuazione; entrambi erano stati assolti dalle residue imputazioni. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) per entrambi, violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che l'utenza telefonica contattata dagli acquirenti era usata da più soggetti e non consentiva di attribuire con certezza le cessioni a uno o all'altro imputato; 2) per uno degli imputati, violazione degli artt. 157, 158, 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p. per intervenuta prescrizione dei reati prima della sentenza d'appello; 3) per l'altro imputato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva, ritenuta con motivazione generica e contraddittoria nonostante la lieve entità dei fatti e la loro risalenza temporale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che esso mirava a una nuova valutazione del merito e non si confrontava con l'apparato motivazionale fondato non solo sull'utenza telefonica, ma anche su individuazioni fotografiche e indicazioni nominative rese dagli acquirenti. Ha accolto invece il secondo motivo, rilevando che i reati ascritti all'imputato interessato erano tutti consumati al più tardi il 31 marzo 2017 e che, computando il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 per il reato riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, oltre a 116 giorni di sospensione, la prescrizione era maturata il 24 gennaio 2025, dunque prima della decisione d'appello; in assenza di elementi per un proscioglimento immediato nel merito, la sentenza è stata annullata senza rinvio per tale posizione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'altro imputato sul tema della recidiva, reputando le censure aspecifiche perché non si confrontavano con la motivazione di merito, che aveva valorizzato precedenti specifici, ulteriori condanne e mancanza di lecite fonti di reddito per desumere una maggiore pericolosità e la funzione criminogena dello spaccio. Conseguentemente, il primo imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie è stata riqualificata in lieve entità; ai fini della prescrizione, per tale reato è stato considerato il termine massimo di anni 7 e mesi 6.
art. 110 c.p.
Richiamato dalla difesa per contestare l'attribuzione concorsuale delle condotte di cessione di stupefacente.
art. 157 c.p.
Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 158 c.p.
Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 160, comma 3, c.p.
Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione, in relazione agli atti interruttivi/sospensivi.
art. 161, comma 2, c.p.
Richiamato ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 133 c.p.
Usato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, in rapporto tra fatti precedenti e reato per cui si procede.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Le residue imputazioni erano state definite in primo grado con assoluzione per non aver commesso il fatto.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente inammissibile alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio e delle inferenze di merito già compiute dai giudici di merito.
- La responsabilità per cessioni di stupefacente può essere affermata valorizzando un quadro probatorio unitario, nel quale l'utenza telefonica utilizzata per i contatti con gli acquirenti può costituire un indizio, ma deve essere letta insieme ad altri elementi convergenti, quali individuazioni fotografiche e indicazioni nominative rese dagli acquirenti.
- Quando, prima della decisione di appello, è maturata la prescrizione e non emergono elementi per un immediato proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla posizione interessata.
- La recidiva non può essere affermata in modo meramente automatico sulla base dei soli precedenti penali o della gravità astratta dei fatti, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti condanne e reato contestato, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa criminalità esprima una perdurante inclinazione al delitto.
- Le censure sulla recidiva sono inammissibili quando non si confrontano specificamente con la motivazione con cui il giudice di merito abbia spiegato la maggiore pericolosità dell'imputato sulla base di precedenti specifici, ulteriori condanne e mancanza di lecite risorse di sostentamento.
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