Cassazione Penale, Sentenza n. 34438/2026 del 24/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato con rito abbreviato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 2 aprile 2024; la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 febbraio 2026, aveva confermato la condanna per l’inosservanza del divieto, emesso dal Questore di Caserta il 24 gennaio 2022 e notificato il 28 gennaio 2022, di accedere a specifiche aree urbane del Comune di Maddaloni. Il fatto era stato contestato come commesso a Maddaloni il 7 febbraio 2022, in relazione all’attività di parcheggiatore abusivo. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e illegittimità del provvedimento questorile per difetto di motivazione circa il pericolo per la sicurezza. Con il secondo motivo contestava la riduzione della pena per il rito abbreviato, calcolata nella misura di un terzo anziché della metà, assumendo che si trattasse di una contravvenzione. Nella memoria replicava alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo sul primo motivo. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena, da ridurre a tre mesi di arresto, e il rigetto nel resto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la carenza della motivazione sulla pericolosità concreta richiesta per il divieto di accesso. In base ai criteri interpretativi indicati dalla Corte costituzionale, il divieto presuppone, oltre alla reiterazione delle condotte previste dall’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017, un pericolo per la sicurezza che emerga dalla condotta tenuta e non dalla sola personalità o dai precedenti dell’interessato; non bastano situazioni di pericolo remote o congetturali né il solo dato del continuo flusso di conducenti nell’area. Nel caso concreto, la sentenza d’appello aveva ritenuto valido il provvedimento del Questore senza motivare sulla pericolosità, e la decisione di primo grado si era limitata a richiamare precedenti specifici. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla pericolosità. Non ha deciso il secondo motivo relativo alla misura della riduzione per il rito abbreviato; il dispositivo dispone l’annullamento con rinvio senza un’autonoma statuizione su tale censura.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
Pertanto, il divieto di accesso può essere disposto solo quando il comportamento del soggetto risulti concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza possa ingenerare per i terzi, a esempio, in ragione dell’atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti.
Il divieto di accesso richiede che la condotta tenuta mostri concretamente un pericolo per la sicurezza di terzi; non è sufficiente la mera reiterazione delle condotte o un giudizio astratto di inopportunità della presenza.
art. 9, commi 1 e 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
il presupposto del divieto di accesso è la «reiterazione delle condotte» previste dai commi 1 e 2 dell’art. 9, unitamente alla sussistenza di un possibile «pericolo per la sicurezza»;
La misura presuppone la reiterazione delle condotte tipizzate dall’art. 9 e, congiuntamente, un possibile pericolo per la sicurezza.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
l’inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Quando il provvedimento è diretto esclusivamente a impedire l’attività di parcheggiatore abusivo, la sua inosservanza ricade nell’illecito amministrativo previsto dal codice della strada e non integra il reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità, secondo il principio di specialità.
art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689
l’inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l’esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all’art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all’art. 650 cod. pen., bensì l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada
Il principio di specialità esclude l’applicazione della fattispecie penale quando l’inosservanza del provvedimento diretto a impedire l’attività di parcheggiatore abusivo è già ricondotta alla specifica sanzione amministrativa.
Massime di principio
- Il divieto di accesso previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 richiede sia la reiterazione delle condotte richiamate dall’art. 9 sia un possibile pericolo per la sicurezza.
- Il pericolo per la sicurezza deve risultare concretamente dalla condotta tenuta dall’interessato; non può essere desunto soltanto dalla sua personalità o dai precedenti, né può consistere in un rischio remoto o puramente congetturale.
- Il provvedimento questorile e la decisione giudiziale che ne valuta la rilevanza penale devono motivare sul concreto pericolo per la sicurezza. Il solo richiamo al flusso di persone o veicoli nell’area non è sufficiente senza chiarire in che modo la condotta dell’interessato determini o aggravi quel pericolo.
- Se il provvedimento è emesso al solo fine di impedire l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, la sua inosservanza integra, in base al principio di specialità, l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada e non il reato di cui all’art. 650 c.p.
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