Cassazione Civile, Ordinanza n. 37783/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un vano cantina ubicato in un condominio. Gli acquirenti, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiesero l'accertamento che il rogito del 29 luglio 2009 comprendesse la cantina indicata nei confini dell'atto e la condanna dei venditori al rilascio dell'immobile libero da persone e cose. I venditori si opposero e proposero domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione del ripostiglio che, a loro dire, era stato di fatto trasferito con l'appartamento. Il Tribunale rigettò la domanda degli acquirenti; la Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo che l'oggetto del trasferimento fosse la cantina e non il ripostiglio, sulla base dei titoli di provenienza e della descrizione dei confini, e condannò alla consegna della cantina, respingendo l'appello incidentale. In Cassazione i venditori dedussero: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel respingere l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità; 2) nullità per travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto all'identificazione dell'oggetto della compravendita; 3) analogo vizio con riguardo alla valutazione dell'appello incidentale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato per mancata trascrizione dei motivi di appello asseritamente generici e perché, comunque, dall'atto di controricorso emergeva la sufficiente specificità del gravame; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, in quanto diretti a contestare una valutazione di merito correttamente fondata sui titoli notarili, prevalenti sui dati catastali, e sull'accertamento che il bene venduto nel 2009 fosse la cantina individuata nei confini dell'atto. È stato anche rilevato che l'appello incidentale sul ripostiglio non poteva essere accolto per indeterminatezza dei dati identificativi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva accertato che l'oggetto della vendita era la cantina indicata nel rogito del 2009 e aveva condannato i venditori a consegnarla libera da persone e cose. Ha inoltre confermato il rigetto dell'appello incidentale sulla restituzione del ripostiglio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Indica il rito sommario utilizzato in primo grado per la domanda di accertamento e rilascio dell'immobile.
La parte che deduce in cassazione la violazione del requisito di specificità dell'appello deve riportare nel ricorso i motivi di gravame asseritamente generici; il controllo sulla specificità presuppone l'ammissibilità del motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per asseriti vizi processuali e violazione di norme sul processo.
La censura di travisamento della prova è stata respinta perché mirava in realtà a rivalutare il merito dell'accertamento documentale compiuto dalla Corte territoriale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è stato disposto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca la nullità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorrente deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di appello asseritamente generici, così da consentire alla Corte il controllo senza accedere ai fascicoli di merito.
- L'errore denunciato come 'error in procedendo' non esonera la parte dall'onere di specificare nel ricorso i fatti processuali e il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nella individuazione dell'oggetto di una compravendita immobiliare, la descrizione contenuta nei titoli notarili e nei confini pattuiti prevale sui dati catastali, che hanno valore meramente sussidiario.
- La contestazione in cassazione della ricostruzione dell'oggetto contrattuale è infondata quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e documentale, se la motivazione di merito è logica e adeguata.
- Quando dall'atto di vendita risulta trasferito un solo locale e le modificazioni successive del bene non ne consentono l'esatta individuazione con i relativi confini, può essere correttamente respinta la domanda di restituzione di una porzione descritta in modo indeterminato.
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