Cassazione Civile, Ordinanza n. 33325/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata della controversia e, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato da parte della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 446/03/16. Nel corso del giudizio l'Agenzia depositava istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando che la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 risultava regolarmente presentata. Chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Il testo non consente di ricostruire il merito originario della pretesa tributaria, che resta non determinabile.
Norme richiamate
La regolare definizione agevolata della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del processo comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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