Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20024/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, dirette a contestare la resistenza a pubblico ufficiale anche sul versante del dolo, riproducevano profili già vagliati e respinti dai giudici di merito con argomentazioni logicamente e giuridicamente corrette. Ha quindi richiamato le conseguenze dell'inammissibilità di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 aprile 2025. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto al ricorrente. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le emergenze acquisite e immune da manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale contestata all'imputato; le doglianze sul dolo sono state ritenute infondate perché già esaminate e respinte nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Quando la motivazione di merito è puntuale, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa valutazione dei fatti.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con le concrete argomentazioni dei giudici di merito; se il motivo si risolve in una mera reiterazione difensiva, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.