Cassazione Penale, Ordinanza n. 20024/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, dirette a contestare la resistenza a pubblico ufficiale anche sul versante del dolo, riproducevano profili già vagliati e respinti dai giudici di merito con argomentazioni logicamente e giuridicamente corrette. Ha quindi richiamato le conseguenze dell'inammissibilità di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4 aprile 2025. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto al ricorrente. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le emergenze acquisite e immune da manifesta illogicità.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale contestata all'imputato; le doglianze sul dolo sono state ritenute infondate perché già esaminate e respinte nel merito.
richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Quando la motivazione di merito è puntuale, coerente con le risultanze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche, la Corte di cassazione non può sostituirvi una diversa valutazione dei fatti.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con le concrete argomentazioni dei giudici di merito; se il motivo si risolve in una mera reiterazione difensiva, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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