Cassazione Penale, Ordinanza n. 04631/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione contro un'ordinanza della Corte d'appello resa in sede esecutiva, che aveva escluso l'applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, il riconoscimento del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p. tra i fatti giudicati nelle due condanne. La Corte di merito aveva negato il vincolo ritenendo decisiva la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di elementi idonei a dimostrare una preventiva programmazione unitaria, valorizzando anche il diverso luogo di commissione delle condotte. Nel ricorso si deduceva un motivo sostanzialmente rivalutativo, ma la sentenza osserva che il ricorrente non indica specificamente un fatto decisivo trascurato dal giudice, limitandosi a contestare la valutazione già compiuta. La Corte richiama inoltre la motivazione sulla natura fittizia dell'estensione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 alla data della sentenza di primo grado, elemento che rendeva ancora più marcata la distanza temporale e incompatibile il riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e lineare la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso sulla base della distanza temporale tra i fatti e della mancanza di concreti indicatori di unitaria programmazione criminale, anche in relazione al luogo di commissione delle condotte. Il motivo di ricorso è stato considerato meramente rivalutativo e privo dell'indicazione di specifici elementi fattuali trascurati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
medesimo disegno criminoso
la continuazione presuppone una preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte criminose; non coincide con un generico programma di vita delinquenziale.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
la Corte richiama la motivazione del giudice di merito sulla natura fittizia dell'estensione di tale reato alla data della sentenza di primo grado, quale elemento ostativo al riconoscimento della continuazione.
Cassa delle ammende
in presenza di inammissibilità non ascrivibile a colpa esclusa, il ricorrente è condannato al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario accertare che, già al momento del primo reato, l'agente avesse programmato almeno nelle linee essenziali anche i reati successivi; non basta una generica inclinazione a delinquere o un programma di vita criminale.
- Il medesimo disegno criminoso può essere desunto da indici fattuali quali omogeneità delle violazioni, contiguità temporale e spaziale, analogia del modus operandi e compartecipazione dei medesimi soggetti, ma tali indici devono essere concreti e significativi.
- La verifica della continuazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, non illogica e immune da travisamento dei fatti.
- Un ricorso che si limiti a sollecitare una nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito, senza indicare specifici elementi fattuali trascurati o erroneamente valutati, è inammissibile.
- La rilevante distanza temporale tra i fatti e l'assenza di elementi di unitaria programmazione possono escludere il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Come è indicizzato
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