Cassazione Penale, Ordinanza n. 17952/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Rieti a un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di detenzione illecita di stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto dell'interrogatorio di garanzia reso all'udienza di convalida dell'arresto. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo prospettasse, in realtà, una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che l'asserito travisamento dell'interrogatorio di garanzia non era decisivo, poiché la responsabilità dell'imputato risultava fondata anche su ulteriori e plurimi elementi di riscontro richiamati dalla sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
richiamato per ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura autonoma degli elementi di fatto né una diversa valutazione delle prove.
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
citata quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza ampliare il potere della Cassazione fino a consentire una rivalutazione del merito.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né l'autonoma sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa e più favorevole lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto quando la censura si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle prove, senza un effettivo confronto con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica un'informazione inesistente o una prova esistente non valutata e ne dimostra la decisività rispetto all'apparato motivazionale complessivo.
- Il travisamento di un singolo elemento probatorio non è rilevante se la condanna si fonda anche su altri elementi di prova autonomamente idonei a sorreggere la decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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