Cassazione Penale, Sentenza n. 46026/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere contestandone: 1) l'assenza di attualita delle esigenze cautelari, perche il suo legame con il latitante Matteo Messina Denaro era di natura amicale ed esauritosi con l'arresto del medesimo; 2) la mancata valutazione dell'idoneita di misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.), dato il suo ruolo marginale, l'assenza di precedenti e la possibilita di controllo elettronico; 3) l'erronea configurazione del reato di favoreggiamento in concorso con quello di procurata inosservanza di pena, sostenendo che, dopo condanne sopravvenute, non fosse configurabile il concorso; 4) la non configurabilita dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., poiche la condotta a favore di un esponente di vertice non dimostrerebbe di per se la volontà di agevolare il sodalizio, soprattutto alla luce di una relazione sentimentale prospettata dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo: il consolidato orientamento giurisprudenziale consente il concorso formale tra favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena quando la condotta consenta sia di sottrarre all'esecuzione della pena sia di eludere le investigazioni; l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. e puo essere applicata se l'aiuto consapevole fornito ad un capoclan notorioso integra un contributo anche al sodalizio. Ugualmente infondati sono risultati il primo e il secondo motivo: il Tribunale ha correttamente valutato le esigenze cautelari, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in ragione dell'aggravante e rilevandone la persistenza nonostante l'arresto del latitante, la non occasionalita dell'ausilio prestato dalla ricorrente (ruolo di tramite nelle comunicazioni), la possibile tendenza all'omerta e l'imprevedibilita del rispetto di misure meno afflittive; pertanto non sussisteva margine per misure cautelari alternative. Conseguentemente la ricorrente e stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il favoreggiamento personale e ricostruito come condotta idonea ad agevolare l'elusione delle investigazioni o l'esecuzione della pena; puo concorre formalmente con altri reati analoghi se la condotta produce entrambi gli effetti
Riguarda la procurata inosservanza di pena; la Corte ha ritenuto possibile il concorso formale con il favoreggiamento quando la condotta consenta sia la sottrazione all'esecuzione della pena sia l'elusione delle ricerche
L'aggravante richiede il dolo specifico di agevolare il sodalizio mafioso; e può essere ravvisata quando l'aiuto consapevole a un capoclan notorioso determini oggettivamente e soggettivamente un apporto idoneo a favorire l'operativita della cosca
art. 275 c.p.p., in particolare comma 3
Il giudice puo applicare misure cautelari sulla base della presunzione derivante dalla contestazione di aggravanti; la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi idonei a superare tale presunzione e che misure meno afflittive non fossero sufficienti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modifiche
art. 23, co. 8, d.l. 137/2020; art. 94, co. 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 conv. L. 199/2022
Norme procedurali che hanno consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha applicato la disciplina vigente sulla trattazione del ricorso
Massime di principio
- Il favoreggiamento personale e la procurata inosservanza di pena possono concorrere formalmente quando una stessa condotta abbia efficacia sia nell'eludere le investigazioni sia nel sottrarre all'esecuzione della pena.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. richiede dolo specifico ma puo essere desunta da un aiuto consapevole a un capoclan noto, specie se il comportamento agevola la capacita operativa della cosca (es. ruolo di tramite nelle comunicazioni).
- La sussistenza di un'aggravante rilevante puo attivare una presunzione cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; per superarla la difesa deve fornire elementi concreti e non meri argomenti alternativi o generici.
- La valutazione del rischio di reiterazione non riguarda solo l'imminenza di una nuova occasione criminosa, ma una prognosi fondata su modalita di condotta, ruolo della persona, continuita degli aiuti e contesto socio-ambientale; cio può rendere inefficaci misure meno afflittive o controlli elettronici.
- Dichiarazioni autodifensive o collaborazioni parziali possono essere valutate con cautela se appaiono idonee a nascondere l'effettiva portata dell'ausilio; la semplice cessazione della latitanza non elimina automaticamente le esigenze cautelari se permane la rete di protezione.
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