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Sentenza

Sentenza del 14/09/2021 n. 4031 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Notificazione della cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento sostenendo che, oltre all'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'Ufficio, sarebbe stato necessario un ulteriore invio informativo; la questione verteva sulla corretta applicazione delle regole di notifica a mezzo posta e sulle presunzioni di conoscibilità dell'atto

La decisione

la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata mediante invio diretto da parte dell'Ufficio di raccomandata con avviso di ricevimento si valuta secondo le norme del servizio postale ordinario; ne consegue che non è obbligatorio un ulteriore invio di raccomandata informativa qualora il notificante fornisca prova che l'atto "è entrato nella sfera di conoscibilità" del destinatario. Il ricorso del contribuente è stato respinto e la notifica della cartella è stata dichiarata valida (richiamata Cass. 20700/20).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 26

    l'art. 26 disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; interpretato nel senso che la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, se eseguita dall'Ufficio, si valuta secondo le regole del servizio postale ordinario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamata per i principi relativi alla notifica mediante servizio postale e alle presunzioni di conoscibilità; interpretata come norma che ammette valutazioni basate sugli effetti del servizio postale ordinario circa l'entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario

  • Cass. 20700/20

    giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui, se l'Amministrazione prova che l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario (anche tramite i risultanti del servizio postale), non è necessaria un'ulteriore raccomandata informativa

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento eseguita dall'Ufficio tramite raccomandata con avviso di ricevimento si valuta secondo le regole del servizio postale ordinario: se esistono elementi che dimostrano l'effettivo ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario, la notifica è valida.
  • Non è automaticamente necessaria una seconda raccomandata 'informativa': l'obbligo di ulteriori comunicazioni sussiste solo se mancano prove che l'atto sia divenuto conoscibile dal destinatario (es. raccomandata restituita come non recapitabile).
  • La prova documentale a carico dell'Amministrazione (es. ricevuta A/R, esito di giacenza, annotazioni del servizio postale) è decisiva per reggere l'efficacia della notifica; l'Amministrazione deve conservare e poter esibire tali elementi.
  • Il contribuente che contesta la notifica deve dimostrare l'assenza di conoscibilità effettiva (p.es. dimostrando inesistenza del recapito o indirizzo errato); semplice contestazione formale senza prova non è sufficiente.
  • Se la raccomandata risulta inesitata o restituita, l'Amministrazione deve adottare le ulteriori forme di notifica previste dalla normativa (nuovo invio, pubblicazione, consegna a mani) perché non si può presumere la conoscibilità.
  • In caso di contenzioso, i termini per impugnare decorrono dalla data in cui, secondo le presunzioni applicabili, l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; accertare tale data richiede attenzione agli elementi probatori postali.

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