Sentenza del 14/09/2021 n. 1099 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Reddito d'impresa - Debiti iscritti in bilancio - Prescrizione decennale - Sopravvenienza attiva - Non sussiste - Eccezione del terzo - Estinzione del debito - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'AF aveva contestato l'omessa rilevazione in bilancio di sopravvenienze attive derivanti da debiti iscritti in bilancio che si sarebbero estinti per prescrizione decennale. L'AF ha cercato di valorizzare la prescrizione come elemento per qualificare fiscalmente la situazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la prescrizione decennale sia un'eccezione di parte e non possa essere rilevata dall'Amministrazione Finanziaria per contestare l'omessa rilevazione di sopravvenienze attive. Anche qualora la prescrizione sia eccepita da un terzo ai sensi dell'art. 2939 c.c., ciò non ha l'effetto di estinguere il debito nei confronti del creditore principale; pertanto non è configurabile la sopravvenienza attiva dedotta dall'AF e il contribuente è stato ritenuto corretto nel non imputarla.
Norme richiamate
art. 2939 c.c.
La prescrizione è un'eccezione di parte opponibile da chi ha interesse; se eccepita da un terzo ai sensi dell'art. 2939 c.c. non produce l'effetto di estinguere il debito nei confronti del creditore principale e quindi non può costituire di per sé elemento per ritenere sussistente una sopravvenienza attiva rilevante ai fini IRES.
Massime di principio
- La prescrizione è un'eccezione di parte: l'Amministrazione finanziaria non può basare una rettifica fiscale sulla mera intervenuta prescrizione invocata da terzi se non è dimostrata l'effettiva estinzione del rapporto giuridico rilevante per il bilancio.
- La sopravvenienza attiva rilevante ai fini del reddito d'impresa richiede che il credito sia effettivamente estinto o che vi sia una situazione che comporti un concreto incremento di proventi; la semplice possibilità di eccepire la prescrizione non basta.
- Se un terzo eccepisce la prescrizione ai sensi dell'art. 2939 c.c., tale eccezione incide solo nei rapporti tra quel terzo e il debitore/interessato e non estingue automaticamente il debito nei confronti del creditore principale.
- Per contestare omissioni contabili con riferimento a sopravvenienze attive, l'AF deve fornire prove dell'effettiva perdita del diritto o dell'estinzione del debito rispetto al creditore, non limitarsi a richiamare la prescrizione come fatto formale.
- In operazioni simili è opportuno verificare distintamente (a) lo stato giuridico del credito/debito verso il relativo soggetto, (b) se vi sia stata una rinuncia, una transazione o una pronuncia giudiziale che estingua il debito, e (c) se la prescrizione sia stata validamente opposibile e abbia effetti di estinzione nei confronti del soggetto che rileva fiscalmente l'operazione.
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