Sentenza del 14/09/2021 n. 4048 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - L'autotutela tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione sull'efficacia dell'annullamento in autotutela "sostitutiva" previsto dall'art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 546/1994: se l'Amministrazione, annullando retroattivamente un precedente provvedimento che aveva a sua volta annullato l'atto impositivo originario, possa far "reviviscere" automaticamente l'atto impositivo originario oppure sia obbligata ad emanare un nuovo provvedimento sostitutivo entro i termini di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 2-quater, comma 1, riconosce la possibilità per l'Amministrazione di annullare in autotutela sostitutiva un precedente provvedimento di annullamento con effetti retroattivi, ma ciò non comporta l'automatica reviviscenza dell'atto impositivo originario ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento. Ne deriva l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di esercitare positivamente il proprio potere emanando un atto "sostitutivo" del precedente, da adottare entro il termine previsto dalla legge; in mancanza di tale atto il precedente atto impositivo non rinasce automaticamente.
Norme richiamate
d.l. n. 546/1994
Attribuisce all'Amministrazione potere di annullamento in autotutela sostitutiva con efficacia retroattiva, ma l'effetto non è la automatica reintegrazione dell'atto originario: è necessario un nuovo provvedimento sostitutivo adottato nei termini.
d.m. n. 37/1997
Richiamato come riferimento regolamentare/procedurale collegato alle modalità di esercizio di poteri amministrativi in materia tributaria; conferma requisiti formali e procedurali connessi all'autotutela.
Cass. 22827/2013
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che l'annullamento di un provvedimento non determina automaticamente la riemersione di precedenti atti definitivamente eliminati, e chiarisce i limiti dell'efficacia retroattiva dell'autotutela.
Cass. 25055/2019
Ulteriore decisone giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui l'Amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento sostitutivo per ripristinare la pretesa tributaria; la mera revoca dell'annullamento non è sufficiente.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela con efficacia retroattiva non può automaticamente ripristinare un atto impositivo precedentemente eliminato: è necessario un nuovo provvedimento amministrativo sostitutivo.
- L'Agenzia delle Entrate è obbligata ad esercitare positivamente il potere sostitutivo entro i termini di legge; in mancanza di adozione del nuovo atto la pretesa tributaria non rinasce automaticamente.
- Per il contribuente vale il principio di certezza e affidamento: la definitiva eliminazione di un atto crea una situazione che non può essere semplicemente annullata senza le formalità e i tempi previsti per il nuovo provvedimento.
- In situazioni analoghe è importante verificare termini e requisiti formali dell'atto sostitutivo (motivazione, notifica, rispetto dei termini di decadenza/ prescrizione) prima di ritenere riacquistata la pretesa tributaria.
- Se l'Amministrazione tenta di ripristinare l'atto senza adottare un nuovo provvedimento valido, il contribuente può opporsi e far valere l'illegittimità o l'assenza del presupposto formale per la riscossione.
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