Sentenza del 14/09/2021 n. 2944 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di irregolare tenuta delle scritture contabili, omessa annotazione di fatture di acquisto intracomunitarie nei registri IVA vendite e omessa/incompleta o inesatta compilazione dei modelli Intrastat. In primo grado la Commissione aveva considerato le violazioni meramente formali e applicato la sanzione più lieve in ossequio al principio del favor rei; l'Agenzia ha appellato sostenendo che tali omissioni possono arrecare pregiudizio all'azione di controllo e incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento dell'IVA, configurando dunque violazioni sostanziali sanzionabili in misura piena.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le violazioni contestate non siano meramente formali ma possano arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e incidere sulla determinazione della base imponibile (anche in considerazione della mancata presentazione dei modelli INTRA). Di conseguenza non è applicabile la misura ridotta della sanzione precedentemente ricalcolata dalla Commissione Provinciale e l'opposizione del contribuente è rigettata. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 4
La Corte interpreta il disposto in giurisprudenza consolidata per distinguere violazioni formali (assenza di pregiudizio al controllo e nessuna incidenza sulla base imponibile) da violazioni sostanziali quando sussiste pregiudizio al controllo o impatto sulla base imponibile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Richiamata per il principio che la violazione è meramente formale solo se non comporti pregiudizio all'azione di controllo e non incida sulla base imponibile e sul versamento del tributo.
Legge 27 luglio 1997, n. 471, art. 6
Citata dal contribuente in relazione alla contestazione del quantum della sanzione; la fattispecie riguardava la quantificazione della sanzione ma non la sua natura.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 27 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato solo in relazione alla modalità telematica della camera di consiglio in cui è stata resa la decisione.
Giurisprudenza Cassazione (Ordinanza n. 23352/2017)
Cass. Sez. 5, Ord. n. 23352 del 06/10/2017
Stabilisce che l'omessa annotazione di fatture di acquisti intracomunitari nelle dichiarazioni con dati inesatti può incidere sulla base imponibile e configurare violazione sostanziale.
Giurisprudenza Cassazione (Ordinanza n. 14158/2018)
Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 14158 del 04/06/2018
Conferma che la violazione è meramente formale solo se non arreca pregiudizio all'azione di controllo e non incide su base imponibile e versamento.
Giurisprudenza Cassazione (Ordinanze n. 21101/2018, n. 1830/2019, n. 34512/2019)
Cass. Sez. 5, Ord. n. 21101 del 24/08/2018; Ord. n. 1830 del 23/01/2019; Cass. n. 34512/2019
Richiamate per affermare che omissioni che impediscono la verifica della corrispondenza tra registri e fatture o la mancata trasmissione degli elenchi INTRA possono essere riconnesse a evasione IVA e dunque non sono meri fatti formali.
Massime di principio
- Una violazione tributaria è da considerarsi meramente formale solo se concomitano due requisiti: nessun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e nessuna incidenza sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
- L'omessa annotazione di fatture di acquisto intracomunitarie o la mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT può integrare una violazione sostanziale quando tali omissioni ostacolano i controlli o possono riconnettersi a un'evasione IVA.
- La sola contestazione del quantum della sanzione (e non dell'an) comporta che il giudizio debba preliminarmente accertare se la violazione sia formale o sostanziale per stabilire l'eventuale misura ridotta.
- Se emergono elementi quali mancata presentazione INTRA, omissione di registrazioni o emissione/registrazione ritardata di fatture, il rischio di impatto sulla base imponibile giustifica l'applicazione della sanzione piena.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato successivo alla decisione di primo grado, il giudice d'appello può riformare la decisione e disporre la compensazione integrale delle spese quando giustificata dalla novità interpretativa.
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