Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/09/2021 n. 4046 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Domande ed eccezioni nuove - Istanza di rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il silenzio/rifiuto sull'istanza di rimborso IRPEG. In sede di appello l'Agenzia delle Entrate ha sollevato un'eccezione fondata sulla possibilità di sospendere il rimborso ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440/1923 (sospensione del pagamento del rimborso per effetto di compensazioni/posizioni debitorie dell'istante). Il contribuente ha potuto eccepire che tale argomentazione costituiva un'eccezione nuova, vietata dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

Il giudice d'appello ha ritenuto che l'eccezione sollevata dall'Agenzia non costituisse un'eccezione nuova, ma una migliore precisazione dell'eccezione di compensazione tra crediti e debiti già proposta in primo grado. Di conseguenza la nuova argomentazione è stata ammessa in appello e non è stata esclusa per il divieto previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992; ciò ha permesso all'Agenzia di far valere la possibilità di sospendere il rimborso ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 57

    L'art. 57 vieta in appello l'introduzione di eccezioni nuove rispetto a quelle già svolte in primo grado. Il giudice ha interpretato tale divieto in modo non assoluto: una nuova argomentazione che sia mera precisazione o specificazione di una eccezione già avanzata non costituisce 'eccezione nuova' e quindi non è esclusa dal divieto.

  • R.D. n. 2440/1923, art. 69

    L'art. 69 consente alla pubblica amministrazione di sospendere il pagamento di somme (es. rimborsi) in presenza di cause che legittimano la compensazione o altre ragioni previste dalla norma. La Corte ha ritenuto che l'invocazione di tale norma in appello rappresentasse una specificazione dell'eccezione di compensazione già dedotta in primo grado.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 non è assoluto: in appello è ammissibile fornire una migliore precisazione o una diversa base normativa di un'eccezione già dedotta in primo grado, purché non si tratti di una difesa sostanzialmente nuova.
  • Se in primo grado è stata sollevata l'eccezione di compensazione tra crediti e debiti, in appello l'Erario può precisare che tale compensazione comporta la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923, senza incorrere nel divieto di nuove eccezioni.
  • Per il contribuente è essenziale documentare e rendere chiara la portata dell'eccezione principale in primo grado: una difesa generica sul punto rende più difficile contestare in appello una specificazione successiva dell'Amministrazione.
  • Nel valutare l'ammissibilità di un'eccezione avanzata in appello, occorre verificare se la nuova argomentazione modifica radicalmente il contenuto della difesa oppure se è solo una precisazione interpretativa o probatoria dell'eccezione originaria.
  • Prassi consigliata: in primo grado sollevare e documentare compiutamente le eccezioni principali (es. compensazione) e in appello, se si è l'Amministrazione, indicare chiaramente la base normativa (es. art. 69 R.D. n. 2440/1923) come precisazione dell'eccezione già proposta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.