Sentenza del 14/09/2021 n. 4033 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Forma dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione per violazione della decisione di primo grado con riferimento alla forma dell'appello: il ricorso in appello, essendo mezzo devolutivo, deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e non introdurre nuovi motivi; tuttavia la riproposizione delle medesime argomentazioni già svolte in primo grado, ritenute idonee a sostenere la pretesa, soddisfa l'onere di specificità, perché il dissenso può investire l'interezza della decisione impugnata.
La decisione
La decisione ha ritenuto ammissibile l'appello fondandosi sul principio che la mera riproposizione delle argomentazioni già dedotte in primo grado è compatibile con l'obbligo di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. 546/1992; pertanto non è necessario introdurre nuovi motivi per ritenere valido l'appello e il dissenso della parte soccombente può sostanzialmente investire l'intera decisione impugnata. Riferimenti giurisprudenziali confermativi: Cass. 3064/2012 e Cass. 14908/2014.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 53
L'art. 53 richiede che l'appello indichi i motivi specifici dell'impugnazione; la norma è interpretata nel senso che tali motivi non devono essere necessariamente nuovi rispetto al primo grado, poiché l'appello è rimediale e devolutivo e può limitarsi a riproporre le argomentazioni già svolte qualora la parte ritenga che tali argomentazioni giustifichino il complessivo dissenso dalla decisione impugnata.
Cass. civ., sent. n. 3064/2012
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la riproposizione dei medesimi motivi è compatibile con i requisiti di specificità dell'appello.
Cass. civ., sent. n. 14908/2014
Ulteriore pronuncia di legittimità che ribadisce l'ammissibilità dell'appello che ripropone le argomentazioni già dedotte in primo grado, precisando i limiti tra motivi specifici e nuovi motivi non devolutivi.
Massime di principio
- L'appello deve contenere motivi specifici ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992: indicare chiaramente le ragioni per cui si contesta la decisione impugnata.
- Non è obbligatorio formulare motivi 'nuovi' rispetto al primo grado: la riproposizione delle argomentazioni già svolte può essere sufficiente a soddisfare il requisito di specificità.
- Bisogna evitare di introdurre ragioni totalmente nuove che escano dalla devoluzione consentita dall'appello, perché potrebbero essere dichiarate inammissibili se non pertinenti al gravame devolutivo.
- Quando si ripropongono argomenti già esposti in primo grado, è utile esplicitare in che modo la decisione li ha valutati erroneamente (errori di fatto o di diritto) per rendere evidente il specifico motivo dell'impugnazione.
- Il dissenso può investire l'interezza della decisione impugnata: l'impugnante può quindi contestare globalmente la sentenza, purché indichi i motivi concreti del disaccordo.
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