Cassazione Penale, Ordinanza n. 21419/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito impugnata resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello. I motivi dedotti censuravano: la revoca della sospensione condizionale della pena; la pretesa mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei reati contestati; l'affermazione della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche; la mancata concessione dei doppi benefici di legge. In sostanza, la Corte rileva che tali doglianze miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze processuali, attività preclusa in sede di legittimità, e che riproponevano questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito. È stata inoltre dedotta la mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p., censura non proposta in appello e comunque ritenuta infondata perché, secondo la ricostruzione della vicenda condivisa dai giudici di merito, mancavano i presupposti della causa di non punibilità.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui è stata affermata la responsabilità del ricorrente; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, limitandosi a rilevare che la censura mirava a una rivalutazione del merito.
La mancata applicazione della causa di non punibilità è stata ritenuta infondata, poiché dalla ricostruzione della vicenda risultavano insussistenti i presupposti per riconoscerla.
La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già disattese dai giudici di merito e comunque non scrutinabile come richiesta di rivalutazione del fatto.
La censura relativa alla mancata applicazione non era stata dedotta in appello; in ogni caso la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità sulla base della ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito.
Non citato nel testo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio: tali censure sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a sostituire la ricostruzione dei giudici di merito con quella proposta dal ricorrente.
- È inammissibile il ricorso che riproponga motivi già esaminati e disattesi dalla decisione impugnata senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del giudice di merito.
- Una causa di non punibilità dedotta per la prima volta in cassazione, se non proposta in appello, è comunque scrutinabile solo nei limiti del controllo di legittimità e non può essere accolta se la ricostruzione dei fatti esclude i presupposti applicativi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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