Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era articolato in sette motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Parma a favore di quello di Caltanissetta; 2) vizio di motivazione relativo alla mancata esclusione della responsabilità personale del ricorrente in favore del commercialista che aveva delega per la presentazione delle dichiarazioni; 3) eccessività della pena nonostante il comportamento processuale dell'imputato; 4) diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante pagamenti parziali verso l'Erario; 5) mancato riconoscimento della continuazione con precedenti violazioni tributarie giudicate con patteggiamento/accordo (art. 444 c.p.p.); 6) errata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non prevista per il reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000; 7) omessa motivazione circa l'errata indicazione nell'imputazione dell'atto interruttivo, con riflessi sulla somma da confiscare e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul sesto motivo e lo ha annullato parzialmente senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e otto mesi, eliminando tale statuizione. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati: il primo motivo (competenza territoriale) è stato respinto perché la competenza è del Tribunale di Parma dato che l'inoltro degli F24 è avvenuto tramite internet banking da Parma; il secondo motivo è inammissibile perché riguarda valutazioni di merito sulla partecipazione del commercialista; terzo, quarto e quinto sono inammissibili o infondati poiché la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la congruità della pena, il diniego delle attenuanti e il mancato riconoscimento della continuazione; il settimo motivo è inammissibile per difetto di interesse e manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello già corretto l'errore materiale relativo all'importo della confisca.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
delitto contestato (indebita compensazione/uso di crediti inesistenti)
Individuazione del reato per cui è intervenuta la condanna; la norma è stata applicata come unico titolo di reato a carico dell'imputato
regole sulla competenza territoriale (commi 1-3)
La Corte ha ricordato la gerarchia applicativa: prima i commi 2 e 3 (se applicabili), poi le regole generali dell'art. 8 c.p.p., e infine il luogo di accertamento. Nel caso concreto è prevalsa la regola collegata all'art. 8 c.p.p. perché l'art. 10‑quater non rientra nel capo I del titolo II
art. 12, comma 2 d.lgs. n. 74/2000
elenco delle pene accessorie applicabili
L'interdizione dai pubblici uffici si applica solo per i delitti espressamente richiamati (artt. 2, 3 e 8). Non essendo l'art. 10‑quater tra questi, l'applicazione dell'interdizione è errata e va annullata
criteri generali per la determinazione della competenza territoriale
Richiamato quale criterio applicabile quando non operino i criteri speciali previsti dal d.lgs. n. 74/2000; la competenza è radicata nel luogo di consumazione, individuato nella sede da cui è stato effettuato l'invio dell'F24
limiti e motivi di impugnazione in cassazione
La Corte ha escluso la sindacabilità di valutazioni di merito manifestamente logiche; motivi che chiedono diversa valutazione probatoria sono inammissibili se si tratta di apprezzamenti non manifestamente illogici
Valutato e escluso in presenza di precedenti penali specifici e della recidiva; la Corte d'appello ha motivato il diniego in base agli elementi dell'art. 133 c.p.
criteri per la determinazione delle circostanze (elementi rilevanti per le attenuanti)
La Corte d'appello ha richiamato tali criteri (precedenti, pericolosità sociale, entità del danno) per motivare il diniego delle attenuanti generiche
accordo per estinzione del reato (patteggiamento)
I precedenti penali definiti con sentenza ex art. 444 sono stati considerati nella valutazione della recidiva e della pericolosità del ricorrente
registro delle notizie di reato
Richiamato nel contesto della regola che, se più uffici hanno iscritto notizia di reato, prevale l'ufficio che per primo l'ha iscritta (rilevanza per la competenza ex comma 3 dell'art. 18)
Massime di principio
- Per i reati tributari la competenza territoriale segue criteri speciali: per l'indebita compensazione rileva il luogo dell'ultima utilizzazione del credito (ad es. l'invio dell'F24); se non determinabile, si applica l'art. 18 d.lgs. 74/2000.
- Le questioni di mera valutazione probatoria (es. responsabilità esclusiva di un terzo) non sono sindacabili in cassazione salvo illogicità manifesta della motivazione di merito.
- La determinazione della pena e il riconoscimento/negazione delle attenuanti spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizio manifesto o contraddittorietà della motivazione.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e preventivamente programmato; contiguità temporale o omogeneità tipologica non sono sufficienti di per sé.
- Le pene accessorie si applicano solo se previste espressamente dalla norma di riferimento: l'applicazione di sanzioni accessorie non previste comporta annullamento parziale della sentenza.
- Errori materiali nel dispositivo (es. importi della confisca) possono essere corretti dalla Corte d'appello e la mancata impugnazione di tali correzioni può rendere inammissibile il motivo relativo per difetto di interesse.
- In caso di impugnazione parziale, la Cassazione può annullare senza rinvio solo la parte viziata (ad es. un'accessoria applicata erroneamente) mantenendo ferme le restanti statuizioni.
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