Cassazione Penale, Ordinanza n. 13245/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità, in quanto meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo che non ricorressero i presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato. Nella memoria successiva il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, ma si limitava a riprodurre le doglianze già svolte in appello e già disattese, in modo generico e non critico rispetto agli argomenti del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non ne esplicita il contenuto sostanziale.
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
richiamato per ribadire la sanzione di inammissibilità del ricorso privo dei requisiti di specificità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il principio che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle ammende non è esclusa in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare le stesse doglianze già formulate in appello e già respinte, senza censurare in modo concreto la motivazione del giudice di secondo grado.
- Una generica deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge non è sufficiente quando non evidenzi l'effettivo errore del provvedimento impugnato e non si misuri con il suo contenuto argomentativo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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