Sentenza n. 5159/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Questore della Provincia di Caserta Prot. n. 13 dell’11.02.2026, notificato alla ricorrente in data 03.06.2026 a mezzo del Commissariato di P.S. di Castel Volturno, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata in data 06.05.2025 e di ogni atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto, idoneo a pregiudicare la posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Caserta che ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, fondandosi su due condanne penali — una del 2017 per omicidio colposo relativo a un incidente stradale del 2014 e una del 2022 per furto di energia elettrica commesso nel 2019 — nonché su due segnalazioni di polizia del 2016 relative alla cessione di sostanze stupefacenti. Il Questore ha desunto da tali elementi la mancanza di inserimento sociale e la pericolosità sociale della richiedente. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che i precedenti erano risalenti, che le segnalazioni non avevano avuto seguito, che i medesimi elementi erano anteriori al precedente rinnovo del permesso e che l'amministrazione non aveva svolto una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale. Ha inoltre evidenziato la propria attività lavorativa autonoma, la lunga permanenza in Italia e la convivenza con la figlia minore, elementi che imponevano una motivazione rafforzata sui legami familiari e sociali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondati il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento si basava esclusivamente sui precedenti penali e di polizia, considerati globalmente risalenti, senza spiegare perché fossero divenuti ostativi dopo essere già stati presenti al momento del precedente rinnovo e in assenza di fatti nuovi. L'amministrazione non aveva fornito una motivazione concreta sulle ragioni dell'attuale pericolosità sociale. È stata inoltre ritenuta violata la disciplina dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente in Italia, la durata del soggiorno; tale obbligo si applica, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale. Le spese sono state compensate. La decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata, previa produzione della documentazione reddituale richiesta.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
Il diniego o mancato rinnovo deve considerare concretamente i legami familiari e sociali dello straniero, i rapporti con il Paese d'origine e la durata della permanenza in Italia; secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, tale valutazione opera anche per lo straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale.
Richiamato quale disposizione cui l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 collega la disciplina dei vincoli familiari rilevanti nel procedimento sul permesso di soggiorno.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
Ha esteso l'applicazione della valutazione dei legami familiari prevista dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, pur non rientrando necessariamente nella fattispecie del ricongiungimento familiare.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato su precedenti penali o segnalazioni di polizia richiede una valutazione concreta, attuale e adeguatamente motivata della pericolosità sociale dello straniero; il mero richiamo cumulativo a precedenti risalenti non è sufficiente.
- Quando gli elementi posti a fondamento del diniego erano già conosciuti al momento di un precedente rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve spiegare specificamente perché gli stessi elementi siano successivamente divenuti ostativi, soprattutto in assenza di fatti nuovi.
- Nel procedimento di diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno devono essere considerati la natura e l'effettività dei legami familiari, i legami familiari e sociali con il Paese d'origine e la durata della permanenza in Italia; tale obbligo vale anche per lo straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, indipendentemente dall'avvenuto ricongiungimento familiare.
- L'omessa valutazione dei legami familiari conosciuti dall'amministrazione e l'assenza di una motivazione concreta sull'attuale pericolosità sociale integrano difetto di istruttoria e di motivazione e comportano l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
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